La tossicodipendenza non basta per provare il medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 12528 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso con un concreto esame dei tempi e delle modalità delle condotte, non potendo estendere automaticamente la conclusione già raggiunta per altri fatti. Lo stato di tossicodipendenza del condannato non determina l’automatico riconoscimento dell’istituto, operando esclusivamente sul terreno probatorio: ove gli altri indicatori, come il lasso temporale, esprimano valenza contraria, il dato non può da solo fondare l’applicazione della norma di favore.
Il Fatto
La Corte di Appello di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con tre distinte sentenze di condanna — oltraggio, detenzione ai fini di spaccio e furto tentato — e quelli già unificati da una precedente ordinanza del 2021, rideterminando la pena in complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.
Il giudice aveva fondato la decisione sul presupposto che tutti i fatti fossero stati commessi al deliberato e unico intento di procurarsi mezzi finanziari per alimentare il proprio stato di tossicodipendenza. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento del disegno criminoso e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che il giudice di merito deve individuare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni, elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso sin dal momento ideativo, escludendo che la ricaduta nel reato o l’abitualità possano integrare l’elemento intellettivo richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen..
La Corte ha richiamato i canoni interpretativi fissati dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, precisando che l’unicità del disegno non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose: occorre una visibile programmazione iniziale di una pluralità di reati in vista di un unico fine concreto e specifico, non potendo tale fine coincidere con un finalismo generico quale la tendenziale dedizione al crimine per soddisfare i propri bisogni.
Quanto alla tossicodipendenza, la Suprema Corte ha chiarito che il riferimento contenuto nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica le caratteristiche dell’istituto, ma opera solo sul terreno probatorio come fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi costituisce indicatore logico di autonome risoluzioni criminose, salva la presenza di una chiara ragione giustificatrice della attuazione temporalmente frazionata.
Nel caso di specie, l’ampio arco temporale — dal 2014 al 2021 con distanze anche di anni tra i fatti — rendeva il mero richiamo alla documentata tossicodipendenza inidoneo a sostenere la decisione. La motivazione dell’ordinanza, priva di elementi effettivi sulla originaria programmazione, è stata pertanto ritenuta carente, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato