Ricettazione: disponibilità della refurtiva e onere di giustificazione (Cass. pen. Sez. II n. 37872 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde di ricettazione l’imputato il quale, trovato nella disponibilità della refurtiva in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di quella disponibilità. In caso di doppia conforme, è inammissibile, per violazione dei limiti del devolutum, il motivo fondato sul travisamento della prova dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo. L’inammissibilità dei motivi originari preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, condannava due imputati per il delitto di ricettazione loro ascritto, relativamente alla detenzione di contrassegni identificativi di animali, rideterminando la pena e confermando la sanzione accessoria applicata a entrambi.

Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la mancata identificazione della provenienza delittuosa del materiale, il travisamento della prova, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’illegittima applicazione della sanzione accessoria anche al coimputato non titolare dell’azienda zootecnica. Nella memoria di replica la difesa deduceva per la prima volta l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo rileva che, quanto alla condotta oggetto di condanna, ricorre una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, sorretta da motivazione congrua e incensurabile in sede di legittimità. La censura, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, tende a introdurre una lettura alternativa del fatto non consentita in cassazione.

La Corte ribadisce il principio secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità della refurtiva senza elementi che ne indichino il coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di tale disponibilità (Sez. II n. 43849 del 2023; Sez. II n. 43532 del 2021; Sez. III n. 40385 del 2019). Nel caso concreto la provenienza illecita del materiale risulta certa e gli imputati non hanno offerto alcuna giustificazione valida.

Il secondo motivo è giudicato generico e non consentito: i ricorrenti non si confrontano con la motivazione di appello, che ha valorizzato la complessiva irregolarità dell’azienda e la consistente quantità di materiale identificativo, elementi incompatibili con la richiesta riqualificazione ex art. 648, comma quarto, cod. pen. Il dedotto travisamento della prova, proposto per la prima volta in cassazione, è inammissibile perché sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum (Sez. VI n. 21015 del 2021).

Il terzo e il quarto motivo sono reiterativi e privi di confronto con la motivazione. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ricorda che il loro diniego può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, lo stato di incensuratezza (Sez. III n. 24128 del 2021). La sanzione accessoria è confermata con motivazione incensurabile.

Infine, la Corte dichiara inammissibili le considerazioni sulla prescrizione svolte nella memoria di replica: si tratta di motivo nuovo, proposto oltre i termini. L’inammissibilità dei motivi originari preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non formandosi un valido rapporto di impugnazione (Sez. Un. n. 32 del 2000; Sez. Un. n. 33542 del 2001; Sez. Un. n. 19601 del 2008).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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