Testimone con precedenti è credibile se le dichiarazioni sono riscontrate (Cass. pen. Sez. II n. 8572 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sentita come teste dibattimentale, ancorché gravata da altri procedimenti penali o già condannata, non perde automaticamente credibilità: il passato giudiziario impone al giudice di merito un vaglio critico più rigoroso, ma non determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. Perché operi la garanzia di cui agli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen. occorre una connessione giuridicamente rilevante tra il fatto-reato per cui la persona è sentita e quello per cui è indagata o imputata in altro procedimento: la qualità di indagato per un episodio diverso e non collegato non impone l’escussione nelle forme protette. In tema di usura, la testimonianza della persona offesa che indichi interessi esorbitanti può da sola fondare la prova dell’elemento oggettivo, senza che la motivazione debba dettagliare ogni elemento del prestito. In sede di legittimità restano precluse la rilettura del fatto e la rivalutazione dell’attendibilità delle fonti, salvo il controllo di congruità e logicità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per usura, con la recidiva e le aggravanti, di due imputati che, in epoche diverse, avevano preteso interessi mensili elevatissimi in cambio dello sconto di assegni postdatati e di un prestito. La vittima era stata escussa come testimone, mentre la difesa ne aveva eccepito l’inutilizzabilità, segnalando che la stessa risultava indagata (poi condannata) in altro procedimento per favoreggiamento personale di un soggetto originariamente imputato nel medesimo giudizio, nonché coinvolta in altri processi, con episodi di falsa testimonianza. I giudici di secondo grado avevano escluso la sussistenza di un collegamento tra i fatti, disattendendo l’eccezione e valorizzando i riscontri alle dichiarazioni accusatorie.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo le censure meramente riproduttive o versate in fatto. Sul primo punto ha chiarito che gli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen. tutelano chi è imputato per un fatto connesso a quello su cui è chiamato a deporre: la ratio è evitare che un soggetto interessato all’esito del procedimento renda dichiarazioni senza garanzie difensive. Nel caso, l’indagato per favoreggiamento – episodio del tutto autonomo – non era legato ai fatti di usura da alcun nesso: correttamente era stato quindi escusso come semplice testimone. La Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni rese da un indagato su fatti di terzi, senza connessione con quelli a lui addebitati, sono validamente acquisite (Sez. 6, n. 41118 del 2013).
Quanto all’attendibilità, i giudici hanno ricordato che la valutazione della credibilità del dichiarante è riservata al merito, con il solo limite della congruità e logicità della motivazione. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano operato un vaglio critico rafforzato, non recependo acriticamente il racconto della vittima ma corroborandolo con riscontri documentali e testimoniali; avevano inoltre ritenuto inverosimili le versioni alternative degli imputati. La S.C. ha quindi escluso che il ricorrente potesse invocare una diversa lettura delle risultanze, richiamando i limiti del giudizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sulle aggravanti, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’aggravante dello stato di bisogno non sarebbe configurabile in presenza di ostentazione di ricchezza: l’apparente benessere non esclude l’effettiva difficoltà economica. Ha inoltre chiarito che l’aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen. richiede solo che il reato sia commesso in danno di “chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale”, senza distinguere tra attività formale e di fatto: la vittima, intestataria fittizia della ditta a un dipendente, era comunque imprenditore di fatto.
Infine, sulla quantificazione degli interessi, la S.C. ha ribadito che la testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante del tasso può da sola fondare la condanna, senza dettagli sul tasso soglia (Sez. 2, n. 10191 del 2023, dep. 2024): nel caso, i tassi indicati (fino al 200% annuo) superavano evidentemente ogni soglia legale, rendendo superflua ogni ulteriore specificazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 197-bis c.p.p. – Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone
- Art. 210 c.p.p. – Esame di persona imputata
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso