Doppia conformità esclusa se l’abuso è originariamente difforme (Cass. pen. Sez. VII n. 38009 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della richiesta di sanatoria. Ove l’intervento sia stato eseguito in totale difformità dal titolo presentato e in assenza del permesso di costruire, la difformità originaria e la mancanza del titolo abilitativo escludono in radice la configurabilità della doppia conformità. Ne consegue l’irrilevanza dell’eventuale sopravvenienza di normative più favorevoli, quali quelle del cd. “Piano Casa”, e la permanenza del reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, senza possibilità di regolarizzazione postuma.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo e in secondo grado per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21.01.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza: la violazione di legge in relazione all’applicabilità alla fattispecie dell’istituto della cd. “doppia conformità”. Il presupposto addotto è che l’intervento edilizio contestato, consistente nell’innalzamento del tetto, sarebbe stato realizzato nell’anno 2020, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del cd. “Piano Casa”.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo si risolve nella mera reiterazione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, e la questione relativa alla presunta applicabilità dell’istituto della doppia conformità è manifestamente infondata, risultando insussistenti i presupposti di legge per la sua applicazione al caso concreto.
Secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, la doglianza difensiva risulta manifestamente infondata perché l’intervento edilizio contestato è stato realizzato in totale difformità dalla SCIA presentata, in assenza del necessario permesso di costruire e in violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti all’epoca dei fatti.
Il Collegio richiama quindi la regola posta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001: il rilascio del permesso in sanatoria presuppone la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della richiesta di sanatoria.
Nel caso di specie, la difformità urbanistica originaria e l’assenza del titolo abilitativo richiesto per la tipologia di intervento eseguito escludono in radice la possibilità di riconoscere la doppia conformità. Ne deriva l’irrilevanza dell’eventuale sopravvenienza di normative più favorevoli, quali quelle previste dal cd. “Piano Casa”.
L’intervento realizzato integra dunque gli estremi del reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, senza possibilità di regolarizzazione postuma. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e rilevata l’assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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