Riqualificazione del reato e onere di sollecitazione per l’estinzione da riparazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 9432 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, quarto comma, cod. pen. non è applicabile né direttamente né in via analogica quando il risarcimento del danno sia intervenuto solo dopo la sentenza d’appello che ha riqualificato il fatto, poiché l’operatività della disposizione richiede che la riparazione sia effettuata “prima del giudizio” e sia connotata da spontaneità. L’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’estinzione a seguito di riparazione, ha l’onere di sollecitare tempestivamente il giudice alla riqualificazione e di provvedere contestualmente al risarcimento; in mancanza, il diritto alla declaratoria di estinzione resta precluso anche se il giudice assegni d’ufficio la diversa qualificazione con la sentenza che definisce il grado di giudizio. Non è inoltre deducibile in cassazione la mancata rilevazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto allorché il giudice di merito abbia espresso, sia pure implicitamente, un giudizio di non tenuità dell’offesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 15/05/2025, ha condannato l’imputata per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis cod. pen., previa riqualificazione del fatto originariamente contestato come violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen. e ritenuto in primo grado configurabile come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 341-bis, comma 4, cod. pen., assumendo di aver provveduto alla riparazione del danno, con lettera di scuse e invio di assegni circolari, non appena la riqualificazione in oltraggio operata in appello aveva reso possibile l’estinzione. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., invocando il riconoscimento d’ufficio della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente escluso l’applicabilità diretta della causa estintiva di cui all’art. 341-bis, comma 4, cod. pen., ostandovi il dato letterale che prescrive la riparazione “prima del giudizio”. Ha altresì negato l’operatività in via analogica, difettando sia l’eadem ratio sia la lacuna normativa. La Corte ha evidenziato la duplice funzione dell’istituto: una finalità premiale, desumibile dall’avverbio “spontaneamente” adoperato dal legislatore, volta a incentivare il fattivo adeguamento del reo ai valori offesi, e una finalità deflattiva, emergente dallo sbarramento temporale imposto all’attivazione del meccanismo estintivo.
Nel caso di specie, il risarcimento è intervenuto soltanto dopo la sentenza d’appello che aveva riqualificato il fatto e, pertanto, in modo verosimilmente non spontaneo, così non realizzandosi alcuna delle due proiezioni teleologiche della disposizione. La Corte ha quindi richiamato, mutatis mutandis, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32351 del 2014 in materia di oblazione, secondo cui l’imputato, ove ritenga che il fatto possa essere qualificato in un reato che ammetta il beneficio, ha l’onere di sollecitare la riqualificazione e di formulare contestualmente l’istanza, restando altrimenti precluso il diritto ove il giudice provveda d’ufficio ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2020, che ha confermato la configurabilità di un onere dell’imputato di esercitare prontamente il diritto di difesa in ordine all’inquadramento giuridico del fatto, per evitare di “lucrare” uno slittamento del termine per risarcire erodendo gli effetti deflattivi del meccanismo.
Applicando tali principi, la Corte ha reputato prevedibile la riqualificazione in oltraggio e ha ritenuto che la difesa fosse tenuta a sollecitarla al giudice di primo grado e a provvedere per tempo al risarcimento. Ha pertanto enunciato il principio di diritto per cui l’imputato ha l’onere di sollecitare la riqualificazione del fatto in un reato che ammetta l’estinzione per riparazione e di provvedere al risarcimento nei termini di legge, con conseguente preclusione del beneficio in caso contrario.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento d’ufficio della particolare tenuità del fatto. Sebbene il giudice di legittimità possa dedurre il difetto di motivazione della sentenza che non abbia rilevato ex officio la causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il suo potere d’ufficio è limitato a situazioni particolari che esulano da margini di apprezzamento discrezionale. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva richiamato la pluralità e la carica offensiva delle espressioni proferite, esprimendo implicitamente un giudizio di non tenuità del fatto sotto il profilo oggettivo dell’offesa, giudizio non illogico alla luce della condotta complessivamente tenuta dall’imputata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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