Smaltimento amianto: il mancato compenso non scrimina l’abbandono dei rifiuti (Cass. pen. Sez. VII n. 38018 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione dei rifiuti, il dovere di smaltimento previsto dall’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura pubblicistica e prescinde dai rapporti contrattuali tra privati. La mancata ricezione del compenso pattuito per lo smaltimento non integra alcuna causa di giustificazione, non attribuisce il diritto di inquinare e non fa venir meno il dovere fissato da norme di diritto pubblico. L’eventuale assunzione dell’onere di smaltimento da parte di un terzo, peraltro non emergente dagli atti, non esclude il reato già consumato. È inammissibile, in quanto fondato su prospettazioni fattuali e sostanzialmente confessorie, il ricorso che censuri la mancata considerazione di tali circostanze.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Grosseto, con sentenza del 20 novembre 2023, per aver smaltito illecitamente alcune lastre contenenti amianto, abbandonandole sul territorio, con violazione dell’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 febbraio 2025, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’inosservanza della norma incriminatrice e vizi di motivazione, sul presupposto che i rifiuti fossero stati smaltiti legittimamente e non abbandonati; la violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per asserita riqualificazione dell’imputazione; la carenza dell’elemento soggettivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché articolato su motivi non specifici, riferiti a valutazioni di fatto, e manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, la difesa sosteneva che la condotta penalmente rilevante si sostanziasse in un mero ritardo nello smaltimento e non nell’abbandono dei rifiuti. La Corte ha ritenuto tale prospettazione contraria all’evidenza dei fatti, osservando che la condotta ascritta attiene esclusivamente alla sfera pubblica: il rapporto contrattuale del ricorrente con terzi, relativo alle modalità di esecuzione dello smaltimento, non può assumere alcuna rilevanza.
In particolare, non riveste efficacia scriminante la circostanza secondo cui la commissione del reato sarebbe derivata dalla mancata ricezione del compenso per lo smaltimento. La Corte ha affermato che tale mancata ricezione non attribuiva il diritto di inquinare e non consentiva di venire meno a un dovere fissato da norme di diritto pubblico.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Esso muoveva dalla sostanziale non doverosità dello smaltimento in assenza del compenso e finiva per assumere carattere sostanzialmente confessorio, richiamando i numerosi solleciti dell’azienda agricola e la consapevole scelta dell’imputato di continuare a inquinare. Il richiamo alla corrispondenza con l’azienda è stato reputato irrilevante, poiché l’eventuale assunzione dell’onere di smaltimento da parte di questa, peraltro non emergente dagli atti, non fa comunque venir meno il reato già commesso.
Infine, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la censura si riduce a una mera riproposizione del motivo di appello, corredata da dati ininfluenti quali la riabilitazione per altri reati. La rimozione successiva dei rifiuti era già stata valorizzata con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., e non sussistevano ulteriori elementi positivi di giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.