Commercio di anabolizzanti configurabile senza vendita e anche a distanza (Cass. pen. Sez. VII n. 38022 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di commercio di sostanze anabolizzanti, di cui all’art. 586-bis, ultimo comma, cod. pen., si perfeziona con la mera immissione della merce sul mercato, anche tramite canali riservati, e non presuppone l’individuazione di specifici acquirenti, essendo la vendita solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice. La configurabilità del reato non richiede la presenza fisica dell’autore sul territorio nazionale, potendo la condotta essere realizzata anche a distanza mediante atti di gestione, coordinamento o impulso dell’attività illecita. È inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, il ricorso che non si confronti in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di cui agli art. 99, secondo comma, n. 1), e 586-bis, ultimo comma, cod. pen. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10 marzo 2025, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizi della motivazione in ordine alla responsabilità penale: la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire quanto deciso dal giudice di primo grado, senza indicare le ragioni della conferma e senza soffermarsi sulle istanze assolutorie esposte nell’atto di gravame. In particolare, si richiamano doglianze relative alla mancanza di commercializzazione delle sostanze e di riscontri finanziari, all’esistenza di prova documentale del fatto che l’imputato non svolgesse più attività di personal trainer e vivesse all’estero, all’irrilevanza dell’intercettazione telefonica e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso era diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimità, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.

Quanto alla dedotta mancanza di commercializzazione, la Corte territoriale aveva valorizzato i risultati delle intercettazioni e dei sequestri di circa 950 unità di sostanze vietate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. Ha poi correttamente qualificato la fattispecie come commercio, perché il delitto di cui all’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen. si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati, e non presuppone l’individuazione di specifici acquirenti: la vendita dei medicinali non è richiesta ai fini del perfezionamento del reato e costituisce solo un posterius. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019.

La doglianza secondo cui la condotta sarebbe irrilevante perché l’imputato non risiedeva più in Italia al momento dei fatti è stata ritenuta manifestamente infondata. Le intercettazioni, le perquisizioni e i sequestri eseguiti dimostrano la reiterazione delle condotte delittuose, e la configurabilità del reato di commercio di anabolizzanti non richiede la presenza fisica del soggetto sul territorio nazionale, potendo la condotta essere realizzata a distanza mediante atti di gestione, coordinamento o impulso dell’attività illecita.

I farmaci risultavano detenuti in più luoghi e utilizzati a corredo dell’attività svolta presso la palestra, circostanza comprovata dalle dichiarazioni della moglie dell’imputato e dalle schede contenute in una chiavetta USB a lui riconducibile, con piani operativi e programmi di somministrazione di sostanze anabolizzanti. Il trattamento sanzionatorio è stato giudicato equo e commisurato alla gravità dei fatti, in considerazione dell’elevato numero di farmaci detenuto. La Corte territoriale ha inoltre motivato in modo idoneo sulla mancata applicazione della continuazione rispetto a una precedente condanna, atteso che i reati risalivano al 2008 e che l’intervallo di tempo era troppo ampio per ritenere l’unicità del disegno criminoso.

Da ultimo, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rilevata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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