Inammissibile il ricorso sulla commisurazione della pena e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 38093 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, oppure mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1, e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altra persona, di un’autovettura e dei documenti in essa custoditi, dopo essersi introdotto in un box pertinente a un edificio destinato a privata dimora, con l’aggravante della violenza sulle cose consistita nel danneggiamento della serratura della saracinesca.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 giugno 2025, ha ridotto la pena inflitta in primo grado. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati perché generici, privi di confronto con la decisione impugnata e non scanditi dalla necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della stessa.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito aveva ridotto la sanzione ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, individuando la pena base in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, dopo aver mantenuto fermo il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. La pena così determinata rientra nei limiti della cornice edittale prevista per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. secondo la previsione vigente all’epoca del fatto, prima dell’inasprimento sanzionatorio apportato dalla legge n. 203/2017.
L’onere motivazionale deve ritenersi soddisfatto. La graduazione della pena è riservata al prudente apprezzamento del giudice, che nel caso concreto ha fatto puntuale riferimento all’entità del fatto e alla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. La Corte richiama il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Parimenti infondate sono le doglianze sulla concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la ritenuta aggravante. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione: tale deve ritenersi quella che, per giustificare l’equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, ovvero quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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