Diniego delle attenuanti generiche e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38075 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento ai fattori ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il diniego può pertanto fondarsi sugli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, sulla gravità oggettiva del fatto e sulle modalità della condotta, senza che assumano rilievo le allegazioni difensive prive di riscontro probatorio. Il controllo di legittimità resta nei limiti della verifica della congruità e della logicità dell’apparato argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 03.06.2025, conferma la pronuncia del Tribunale di Vercelli che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso con modalità fraudolente e in concorso con altro soggetto, in danno della persona offesa. La pena inflitta è di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre a euro 800,00 di multa.
L’imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un solo motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva come il giudice di appello non abbia ravvisato motivi, né soggettivi né oggettivi, idonei a giustificare l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., valorizzando la condizione di pluripregiudicato del ricorrente, anche per fatti specifici e recenti.
Sul piano oggettivo, il Collegio sottolinea la gravità del reato, commesso con modalità fraudolente, in concorso con un altro soggetto e con produzione di un danno di rilevante entità in danno della persona offesa. Tali elementi, secondo la Corte, sostengono adeguatamente il diniego.
Quanto alle allegazioni difensive sullo stato di salute dell’imputato, il giudice di merito ne ha correttamente rilevato l’assenza di effettivi riscontri probatori, osservando che, anche ove dimostrate, non sarebbero state comunque sufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti.
Il provvedimento impugnato si colloca dunque nell’alveo del costante indirizzo di legittimità, richiamato nella specie con Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172: ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sul diniego delle generiche non occorre che il giudice esamini ogni elemento dedotto, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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