Misure alternative e giudizio prognostico: no alla rivalutazione in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 39788 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può fondarsi su un giudizio prognostico di completo reinserimento che esiga la prova del definitivo compimento del percorso di revisione critica del passato deviante: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia quantomeno avviato. La gravità del reato e i precedenti penali costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, ma la valutazione deve tener conto in modo essenziale della condotta successiva e dei comportamenti attuali del condannato. Le doglianze che, senza confronto con la motivazione impugnata, sollecitino una diversa comparazione del materiale probatorio prospettano questioni di merito, come tali inammissibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale presentate da un soggetto condannato, con precedente sentenza, per tentato omicidio. Con lo stesso provvedimento il condannato è stato ammesso all’espiazione della pena in regime di semilibertà.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: motivazione illogica e contraddittoria sul percorso di revisione critica e sulla prognosi di recidiva; motivazione assente sull’esclusione della possibilità di proseguire l’attività agonistica; violazione degli artt. 47 legge n. 354/1975 e 27 Cost. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione dell’istituto, ricostruita sul richiamo a Corte cost. n. 377 del 1997: l’affidamento in prova realizza una modalità di esecuzione della pena in ambiente esterno, da attuare nei confronti di condannati per i quali, in forza dell’osservazione della personalità, possa formularsi una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.

Da tale premessa discende il principio consolidato secondo cui, ai fini della concessione, non può riconnettersi rilievo decisivo negativo alla gravità del reato o ai precedenti penali, né può esigersi la prova del definitivo compimento del percorso di revisione critica: è sufficiente che il processo sia quantomeno avviato, come affermato da Sez. I n. 771 del 1996 e Sez. I n. 1812 del 1999. La natura e la gravità dei reati costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, ma la valutazione non può prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato, essenziali per ponderare l’effettivo recupero sociale e il pericolo di recidiva (Sez. I n. 31420 del 2015; Sez. I n. 44992 del 2018).

La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui l’irreperibilità del condannato al momento della decisione può legittimamente precludere l’accoglimento dell’istanza, quando si riveli sintomatica di disinteresse verso la procedura e impedisca la verifica dei presupposti del beneficio (Sez. I n. 12411 del 2000).

Nel caso concreto, il rigetto dell’affidamento si fonda sulla grave caratura criminale del fatto, sul tenore sfavorevole delle informazioni di polizia e sulla sussistenza di carichi pendenti, con conseguente ritenuta indole violenta e non ancora superata dal soggetto. La Corte rileva che i motivi, pur formalmente distinti, presentano matrice comune e si sostanziano in una integrale rilettura del giudizio di condanna, delle segnalazioni e della situazione personale, composta anche mediante il richiamo all’impegno lavorativo, all’attività di volontariato e alla carriera agonistica.

Tale censura è inammissibile, perché volta alla mera revisione di questioni di merito già affrontate nell’ordinanza, senza confronto adeguato con le ragioni poste a fondamento della stessa. La Corte ribadisce che esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. le doglianze che sollecitino una differente comparazione del significato probatorio degli elementi, salvo che emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive (Sez. U n. 29541 del 2020; Sez. U n. 6402 del 1997). Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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