Inammissibile il motivo nuovo in Cassazione e diniego attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 38129 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che introduce per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione sulla qualificazione giuridica del fatto, non devoluta al giudice di appello, è inammissibile per novità. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Ne deriva un giudizio di fatto sostenuto dalle sole ragioni preponderanti della decisione, la cui motivazione, se congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, confermata dalla Corte di appello di Lecce. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione della legge penale sostanziale, per la riconducibilità della condotta all’art. 647 cod. pen., e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La questione approda in legittimità dopo che il tema della responsabilità non era stato devoluto al giudice territoriale, essendo stato proposto appello soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la riconducibilità della condotta all’ormai abrogato art. 647 cod. pen. Il motivo è inammissibile. Pur trattandosi di questione astrattamente deducibile dinanzi alla Corte territoriale, essa risulta proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e investe un punto ormai incontrovertibile della decisione, poiché l’appello era stato limitato al solo trattamento sanzionatorio.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Vengono richiamati Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. 2 n. 3609 del 18.01.2011.
Nel caso concreto il giudice ha valorizzato l’assenza di elementi valutabili e i diversi precedenti specifici. Si tratta di un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla sola indicazione delle ragioni preponderanti della decisione. La motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione, come ribadito da Sez. 7 n. 9779 del 14.02.2025 e Sez. 7 n. 4985 del 17.12.2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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