Sanzioni sostitutive in appello: richiesta solo con motivo di gravame (Cass. pen. Sez. 4 n. 20008 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul travisamento della prova in caso di cosiddetta “doppia conforme”, quando il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori già esaminati dal primo giudice. In tema di sanzioni sostitutive, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata per la prima volta solo all’udienza di discussione dinanzi alla corte territoriale è tardiva: la relativa questione, anche nelle forme partecipate di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., deve essere devoluta al giudice di appello con specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi, non configurandosi alcun obbligo di motivazione in caso di istanza formulata oltre tali limiti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato. La ricorrente era stata ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di detenzione di munizioni e di un ulteriore reato in materia di stupefacenti, con condanna alla pena complessiva di anni uno e giorni quindici di reclusione ed euro 4.045,00 di multa, da cumularsi in continuazione con altra pena già applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Con i primi due aveva contestato la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato – ritenute non credibili perché contraddittorie – e la sussistenza del giudizio di responsabilità, fondato su elementi congetturali. Con il terzo motivo aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, formulata per la prima volta solo all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il vizio di travisamento della prova, in caso di “doppia conforme”, può essere dedotto solo quando il giudice di appello abbia introdotto dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza. Il ricorso che lamenta tale vizio non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti non valutati o non correttamente interpretati, ma deve identificare l’atto, indicare l’elemento incompatibile con la ricostruzione e dimostrarne il carattere decisivo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato, alla consulenza tecnica e al colore del contenitore della sostanza, poiché tali elementi erano già stati esaminati dal giudice di primo grado e non erano stati oggetto di specifici motivi di appello. La deduzione in cassazione di profili non devoluti al giudice di secondo grado determina, infatti, un improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per aspecificità, rilevando che i giudici di merito non avevano fondato il giudizio di colpevolezza solo sulle dichiarazioni del coimputato, ma su dati oggettivi quali la preesistente attività di spaccio e il ritrovamento della sostanza in un locale nella disponibilità esclusiva dell’imputata.
Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa riguardavano l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, non applicabile al procedimento in esame, instaurato dopo l’entrata in vigore del decreto e soggetto alla disciplina di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 31/2024. Tale disciplina, anche nelle forme partecipate, richiede che la questione relativa alle sanzioni sostitutive sia devoluta con specifico motivo di gravame, con l’atto di appello o con i motivi nuovi, ferma restando la possibilità di esprimere il consenso fino alla data dell’udienza partecipata.
Non risultando che l’istanza fosse stata proposta nei termini, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare, escludendo il dedotto vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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