Annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena omessa dal giudice di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13240 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di appello enuncia di voler applicare la pena nel minimo edittale, ma omette di operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, la sentenza è affetta da un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In tale ipotesi la Corte di cassazione, ravvisata la fondatezza della doglianza, dispone l’annullamento senza rinvio sul punto e ridetermina direttamente la pena ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., potendo il calcolo essere effettuato sulle statuizioni già contenute nella decisione di merito, senza necessità di ulteriore accertamento. Il vizio attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non investe l’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduce la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Nel motivare la riduzione, il giudice di appello dichiara di voler applicare la pena nel minimo edittale, ma non esegue la successiva diminuzione per le circostanze attenuanti generiche già concesse.

L’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la contraddittorietà della motivazione: la pena sarebbe rimasta di fatto immutata rispetto a quella irrogata dal primo giudice, mentre la diminuzione avrebbe dovuto condurre a mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la doglianza. La Corte di appello aveva espressamente manifestato la volontà di applicare la pena nel minimo edittale previsto dall’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, omettendo però di disporre la riduzione per le attenuanti generiche già riconosciute.

L’errore è di carattere essenzialmente matematico e non richiede nuovi accertamenti di merito. La diminuzione può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, sulla base delle statuizioni già contenute nella decisione impugnata, nella misura indicata dal ricorrente.

Il rimedio processuale è individuato nell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., che consente alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando la rideterminazione della pena possa essere disposta direttamente, senza necessità di ulteriori valutazioni riservate al giudice di merito.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. La pronuncia resta circoscritta al profilo sanzionatorio, restando ferma l’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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