Frode informatica e inammissibilità del ricorso per censure aspecifiche (Cass. pen. Sez. 2 n. 12648 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative che costituiscano mere possibilità astratte, prive di alcun riscontro nelle emergenze processuali. La valutazione degli indizi deve avvenire in modo unitario e globale, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., non già parcellizzato, essendo la prova logica uno strumento non meno qualificato di quella diretta. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, eluda il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale abbia adeguatamente vagliato e razionalmente disatteso la tesi alternativa prospettata dalla difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. Secondo la rubrica, l’imputata, venuta fraudolentemente a conoscenza delle credenziali della persona offesa, aveva acceso al suo conto corrente effettuando ricariche su una carta a sé intestata per un importo complessivo di poche migliaia di euro. Avverso la sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la mancata ricostruzione delle modalità tecniche della condotta, nonché il mancato approfondimento del ruolo di terzi soggetti mai identificati, che avrebbero agito all’insaputa dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, sia per aspecificità delle censure sia per la loro manifesta infondatezza. In primo luogo, ha disatteso l’assunto centrale relativo all’asserita violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, osservando come la sentenza impugnata ne avesse fatto corretta applicazione. La regola di giudizio, infatti, non esige la certezza assoluta, ma consente di condannare quando le ricostruzioni alternative prospettabili siano mere evenienze astratte, prive di riscontro concreto nel materiale probatorio (Sez. 6, n. 27434 del 2017).
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano efficacemente valorizzato una serie di profili indiziari convergenti verso il concorso dell’imputata: l’attivazione della carta a lei intestata appena cinque giorni prima del fatto; il trasferimento della metà della somma alle società indicatrici, avvenuto pochi minuti dopo l’ultimo bonifico della vittima; la presentazione della querela solo dopo la convocazione da parte delle forze dell’ordine; la mancata reazione alle sollecitazioni della banca e la restituzione parziale soltanto dopo l’avvio del procedimento. Tali elementi erano stati valutati in modo congiunto, mediante un procedimento di prova logica basato su corretta valutazione unitaria degli indizi (art. 192 cod. proc. pen.) e non su una considerazione atomistica dei singoli elementi (Sez. U, n. 6682 del 1992; Sez. 2, n. 33578 del 2010; Sez. 2, n. 32619 del 2014).
La Corte ha pertanto rilevato come la difesa, nel prospettare la tesi alternativa dell’operato di terzi, avesse eluso il confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche. A ciò ha aggiunto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 (Corte cost. n. 186 del 2000; Sez. 1, n. 30247 del 2016).
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Nota della Redazione
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