Appello avverso sentenza patteggiamento inappellabile va qualificato come ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 38130 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che abbia pronunciato sul gravame avverso una sentenza inappellabile è affetta da errore e deve essere annullata senza rinvio, con conseguente esame, da parte della Corte di cassazione, dell’originaria impugnazione, da qualificarsi come ricorso. L’impugnazione avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti è ammessa, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.. Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, che la Corte di appello dichiarava inammissibile, sia perché mezzo di impugnazione non previsto per quel tipo di decisione, sia perché affetto da aspecificità, avendo introdotto censure relative a una diversa vicenda processuale.
L’imputato ricorreva dunque per cassazione. La questione sottoposta alla Corte riguarda la sorte della sentenza di appello pronunciata su un gravame inappellabile e la qualificazione dell’originaria impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la sentenza di appello è stata emessa su un gravame proposto contro una decisione inappellabile. Da qui la conseguenza processuale: quella pronuncia, erroneamente resa, va annullata senza rinvio, con la necessità di un intervento diretto della Corte di cassazione sull’originario gravame, da qualificarsi come ricorso. Il principio è ricondotto a un indirizzo consolidato, richiamato con Sez. V n. 13905 del 2017, Sez. V n. 43358 del 2010 e Sez. V n. 4016 del 2000.
Qualificata l’impugnazione come ricorso, la Corte ne verifica l’ammissibilità. Osserva che i motivi attengono alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio, con riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e all’entità della pena. Tali censure sono estranee al perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte precisa poi la portata del motivo relativo alla qualificazione giuridica. Quando l’accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall’origine in imputazione, la deducibilità dell’erronea qualificazione è circoscritta ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Il riferimento è a Sez. II n. 20995 del 2024, Sez. IV n. 13749 del 2022, Sez. II n. 14377 del 2021 e Sez. VI n. 25617 del 2020.
Nel caso concreto tale evenienza non ricorre. I motivi, oltre che aspecifici, sono quindi inammissibili. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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