Continuazione nel procedimento esecutivo e vizio di motivazione del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 38189 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione nel procedimento di esecuzione, il giudice che unifica sotto il vincolo dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. reati della stessa specie, consistenti nella violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione e commessi a distanza di pochi giorni, esprime una valutazione di unitarietà del disegno criminoso coerente con i criteri di legge. L’ordinanza che abbia riconosciuto tale vincolo in relazione a titoli esecutivi correttamente individuati non è censurabile per violazione di legge o vizio di motivazione quando il ricorso del pubblico ministero muova dal presupposto erroneo che l’unificazione abbia riguardato un reato di evasione, estraneo ai titoli richiamati. La prossimità temporale tra le condotte e l’identità del bene giuridico tutelato sostengono la valutazione di continuità, che resta riservata al giudice dell’esecuzione nei limiti del divieto di reformatio in peius e della corrispondenza tra titoli.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto, in parziale accoglimento dell’istanza proposta dalla condannata, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze: quella emessa dal Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 13 giugno 2018, e quella pronunciata dalla Corte di appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022, irrevocabile il 16 aprile 2022, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Pescara. Per l’effetto, il giudice ha rideterminato la pena complessiva in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe riconosciuto la continuazione sul presupposto erroneo che entrambi i titoli riguardassero violazioni dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, mentre uno di essi avrebbe avuto ad oggetto il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure del pubblico ministero si fondano su un evidente errore di lettura del titolo esecutivo. Dagli atti trasmessi risulta infatti che i reati unificati sotto il vincolo della continuazione dall’ordinanza impugnata sono soltanto violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesse a distanza temporale di pochi giorni.

In particolare, la sentenza del Tribunale di Pescara del 18 gennaio 2017 aveva condannato la ricorrente per aver violato, in data 30 novembre 2016, la prescrizione di rincasare entro una certa ora, impostale dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pescara. La sentenza del Tribunale di Pescara del 17 settembre 2020, confermata in appello, aveva condannato la stessa persona per aver violato, in data 19 novembre 2016, la prescrizione di presentarsi settimanalmente al Comando Stazione carabinieri, sempre imposta dal medesimo decreto applicativo della sorveglianza speciale.

Ne deriva che il reato di evasione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è interessato dal riconoscimento della disciplina dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. L’ordinanza impugnata, anche alla luce della correzione di errore materiale disposta con provvedimento del 4 luglio 2025, ha unificato i reati giudicati dalle due sentenze sopra richiamate, entrambe riferibili a violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione.

La Corte sottolinea come le censure sull’impianto motivazionale muovano da un fraintendimento: il riferimento contenuto nell’ordinanza alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 1 marzo 2022 conferma che l’unificazione ha riguardato il reato giudicato dal Tribunale di Pescara e non la diversa decisione citata nella primitiva stesura, poi emendata. L’identità del bene giuridico tutelato e la prossimità temporale delle condotte giustificano la valutazione di unitarietà del disegno criminoso.

All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stante il carattere pubblico della parte impugnante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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