Rigetto della richiesta di decreto penale e restituzione degli atti al P.M. (Cass. pen. Sez. IV n. 38188 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, poiché l’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. contempla espressamente tale potere discrezionale. Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta monitoria è ammissibile solo in presenza di abnormità, configurabile quando la decisione si fondi su generiche ragioni di opportunità e non su profili di legittimità del rito o di idoneità e adeguatezza della pena in relazione al caso concreto. La restituzione degli atti non vincola il pubblico ministero, che resta arbitro dell’esercizio dell’azione penale e può reiterare la richiesta, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie, senza che ciò determini stallo processuale o regressione patologica del procedimento.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, adito dal pubblico ministero con richiesta di decreto penale per la contravvenzione di guida senza patente prevista dal d.lgs. n. 285 del 1992, ha ritenuto il reato ormai depenalizzato in forza dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016 e ha disposto la restituzione degli atti all’Ufficio della Procura.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della reiterazione del diniego da parte dello stesso giudice persona fisica, asseritamente incompatibile ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen., e sostenendo che la fattispecie contestata, con la recidiva nel biennio, sarebbe sopravvissuta alla depenalizzazione e punita con la pena dell’arresto fino a un anno. Da qui la dedotta abnormità funzionale del provvedimento. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che espressamente prevede l’ipotesi in cui il giudice ritenga di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero. Su questa base esclude che il provvedimento impugnato sia affetto da abnormità, trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale che la legge riconosce al giudice.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ribadisce che non è abnorme l’ordinanza con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (Sezioni Unite n. 20569 del 2018). Il ricorso è ammissibile solo in caso di abnormità, configurabile quando la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità e adeguatezza della pena, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell’istituto e la sua efficacia (Sez. VI n. 23829 del 2016; Sez. IV n. 45683 del 2014).
Sul piano del profilo funzionale, la Corte esclude che il rigetto abbia determinato uno stallo processuale o un’indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Al potere di rigetto fa seguito, per espressa disposizione della stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero. La scelta di reiterare la richiesta non determina alcuna patologia nella conseguente reiterazione del rigetto, restando il pubblico ministero arbitro dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte richiama la più recente pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, secondo cui le determinazioni successivamente assunte dalla parte pubblica non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen. Il principio si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale, per cui la restituzione degli atti non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri del pubblico ministero, cui è consentito reiterare una richiesta adeguata ai rilievi del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (Corte cost. n. 447 del 1990).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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