Favoreggiamento personale e irrilevanza del mancato processo al favorito (Cass. pen. Sez. 6 n. 16496 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di favoreggiamento personale, ai sensi dell’art. 378 cod. pen., è un reato di pericolo che non presuppone l’accertamento della colpevolezza del soggetto aiutato, ma soltanto l’oggettiva commissione del delitto oggetto dell’attività investigativa fuorviata. Ne consegue che il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti della persona favorita per il reato presupposto non è elemento imprescindibile per la configurabilità del reato, essendo irrilevanti sia la sussistenza di una causa di non punibilità, sia l’incertezza sull’individuazione dell’autore del delitto. Il favoreggiamento non è configurabile solo quando sia accertata l’obiettiva insussistenza del reato presupposto.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni mendaci in qualità di persona informata sui fatti nell’ambito di un’indagine per usura condotta nei confronti di altro soggetto. In particolare, l’imputato aveva affermato di intrattenere con l’indagato regolari rapporti commerciali, riferendogli inoltre il contenuto delle domande rivoltegli e delle risposte fornite, così ostacolando le investigazioni. La Corte d’appello confermava la condanna.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del reato per mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto favorito per i fatti di usura commessi in danno dell’imputato, nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove orali e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha disatteso il primo motivo di ricorso, affermando che il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto favorito non costituisce elemento imprescindibile ai fini della configurabilità del favoreggiamento personale. Il reato richiede esclusivamente che sia stato commesso un delitto e che l’agente abbia posto in essere una condotta idonea ad aiutare taluno a eludere le indagini, alterando negativamente il contesto fattuale in cui esse erano in corso.
La Corte ha precisato che il favoreggiamento non presuppone l’accertamento della colpevolezza del soggetto aiutato, ma soltanto l’oggettiva commissione del delitto oggetto dell’attività investigativa fuorviata. In coerenza con tale principio, il reato non è configurabile solo quando sia accertata l’obiettiva insussistenza del reato presupposto, mentre restano irrilevanti sia la sussistenza di una causa di non punibilità, sia l’incertezza sull’autore del delitto. Nel caso di specie, la difesa non aveva contestato l’oggettiva insussistenza degli elementi costitutivi dell’usura, ma si era limitata a far leva su un aspetto processuale ininfluente.
La Corte ha inoltre rilevato che il reato presupposto doveva individuarsi nei fatti di usura per i quali il soggetto favorito era indagato al momento delle dichiarazioni, essendo emerso che l’attività usuraria era stata posta in essere nei confronti di più venditori ambulanti, incluso l’imputato, come indicato da altro teste. La sentenza impugnata ha quindi correttamente valorizzato le dichiarazioni mendaci e la loro idoneità a sfalsare le indagini.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze non mettessero in discussione gli elementi essenziali della valutazione di merito, quali la circostanza che l’imputato avesse riferito al soggetto favorito il tenore delle domande e delle risposte, le intercettazioni dei colloqui che inquadravano le dichiarazioni nel contesto illecito, e la sovrapponibilità delle versioni suggerite agli altri soggetti coinvolti. La marcata implausibilità della versione resa dall’imputato, unita agli elementi di segno contrario, ha resistito alle censure difensive, incentrate su aspetti marginali e non decisivi.
Infine, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la valutazione dei giudici di merito legata al disvalore oggettivo della condotta e non manifestamente illogica, anche con riguardo al giusto rilievo ascritto al contegno processuale. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.