Contumacia e diritto all’avviso di deposito: decide il verbale d’udienza (Cass. pen. Sez. I n. 40891 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento penale il verbale d’udienza è atto pubblico redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, mai proposta. Ne consegue che l’imputato il quale abbia presenziato a una sola udienza dibattimentale, e sia stato poi qualificato assente in quelle successive, non ha diritto all’estratto contumaciale ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente, ma solo all’avviso di deposito della motivazione per il caso di deposito oltre i termini fissati dal collegio. La censura che contesti la qualificazione della contumacia muovendo dall’apodittica affermazione di non aver presenziato all’udienza è perciò irricevibile. È inammissibile, perché non devoluta al giudice dell’esecuzione, la doglianza sulla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, dedotta per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente chiede al Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, la declaratoria di nullità della sentenza che lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed euro duemila di multa, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2012. Chiede inoltre che sia dichiarata la non esecutività del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen. e la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la medesima sentenza.

Il giudice dell’esecuzione rigetta tutte le domande. Il ricorrente impugna per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione della normativa sulla dichiarazione di contumacia e la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene di essere stato dichiarato contumace pur avendo presenziato all’udienza del 24 maggio 2006 e di non aver ricevuto l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testo previgente alle modifiche dell’art. 10 della legge n. 67/2014, né la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello. Assume di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dall’argomento logicamente preliminare del difensore, secondo cui l’imputato non avrebbe mai avuto conoscenza del procedimento, e lo reputa manifestamente infondato oltre i limiti della temerarietà. La verifica degli atti processuali è consentita perché è stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come affermato da Sez. I n. 8521 del 09.01.2013, Chahid.

Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente ha ricevuto regolare notifica del decreto che dispone il giudizio presso l’istituto penitenziario ove era detenuto e ha espressamente rinunciato, con dichiarazioni raccolte a modello I.P.1., a partecipare alle udienze dibattimentali del 28 dicembre 2005, dell’8 febbraio e del 15 marzo 2006, per le quali era stata disposta rituale traduzione.

Quanto alla natura contumaciale del giudizio di primo grado, la censura è immeritevole di apprezzamento. Il ricorrente, scarcerato per aver beneficiato dell’indulto, ha partecipato all’udienza dibattimentale del 24 maggio 2006, come l’analisi del relativo verbale permette di ricostruire. Correttamente, dunque, è stato qualificato come assente nei verbali delle udienze successive, alle quali non ha presenziato.

A tale condizione conseguiva, ratione temporis, il diritto di ricevere non l’estratto contumaciale ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., ma solo l’avviso di deposito della motivazione per il caso di deposito oltre i termini fissati dal collegio. Condizione che nel caso concreto non si è verificata: il deposito in cancelleria è avvenuto il 26 gennaio 2007, entro i trenta giorni dalla lettura del dispositivo del 10 gennaio 2007, in coerenza con le determinazioni assunte ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

La contestazione difensiva muove dall’apodittica affermazione che l’assistito non avrebbe presenziato all’udienza del 24 maggio 2006 ed è perciò irricevibile. La Corte ribadisce il principio per cui il verbale d’udienza è atto pubblico che ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. fa piena prova fino a querela di falso, nel caso non proposta, richiamando Sez. I n. 45175 del 01.03.2023, Sanguinetti. È infine inammissibile, perché non devoluta al giudice dell’esecuzione ma dedotta per la prima volta in cassazione, la doglianza sulla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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