Peculato d’uso per l’auto di servizio usata per fini privati (Cass. pen. Sez. VI n. 10853 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di peculato d’uso la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi l’auto di servizio per fini privati, al di fuori dei casi di urgenza o di specifica e legittima autorizzazione, quando da tale uso derivi un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio. L’uso privato dell’auto di servizio è in via generale vietato, dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe, la cui esistenza e il cui contenuto devono essere specificamente provati. Il consumo illegittimo di carburante e l’usura del mezzo, derivanti da un utilizzo ripetuto e non occasionale, integrano il pregiudizio apprezzabile richiesto dalla norma.
Il Fatto
La Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di peculato d’uso perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dopo aver accertato che lo stesso, responsabile di una Sezione Anticrimine, aveva utilizzato due autovetture di servizio per spostarsi dalla propria abitazione alla sede di lavoro e viceversa, anziché riconsegnarle in caserma.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’inosservanza della legge penale e vizi della motivazione, oltre all’omessa motivazione in ordine a un elemento costitutivo della fattispecie. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, che non sarebbero state svolte indagini sui motivi dell’utilizzo dell’autovettura e che non sarebbe stato accertato il danno apprezzabile, nonostante fosse stato evidenziato un consumo di gasolio di circa trenta euro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che la motivazione con cui il giudice territoriale ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314, comma secondo, cod. pen. resiste alle censure. L’accertamento si fonda sulle dichiarazioni di un teste, da cui è emerso che l’imputato aveva usato le auto di servizio per più giorni, senza esserne autorizzato.
Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19054 del 2012, secondo cui l’uso del telefono d’ufficio per fini personali integra il peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, restando penalmente irrilevante in assenza di conseguenze economicamente e funzionalmente significative.
Sul punto, la Corte ribadisce che l’uso dell’auto di servizio per fini privati è vietato in via generale, dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione pubblica in assenza di provvedimenti che consentano deroghe, la cui esistenza e il cui contenuto devono essere provati specificamente (Sez. III n. 57517 del 2018). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
La Corte ha quindi ritenuto che la condotta abbia arrecato un pregiudizio apprezzabile al patrimonio della P.A., per l’illegittimo consumo di carburante e per l’usura del mezzo derivanti dal suo utilizzo ripetuto e non occasionale. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi del peculato d’uso, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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