Pena rideterminata in appello e pene accessorie da correggere (Cass. pen. Sez. II n. 38241 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione della pena principale, disposta in appello, al di sotto della soglia dei cinque anni impone la revisione delle pene accessorie comminate in primo grado. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere sostituita con quella quinquennale e l’interdizione legale per la durata della pena va esclusa. La correzione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di mero errore di adeguamento conseguente alla rideterminazione sanzionatoria. Le questioni di diritto sostanziale non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, salvo che si tratti di pura legittimità o di ius superveniens.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 settembre 2024, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di un imputato per il reato di usura. I giudici di secondo grado, confermando l’affermazione di responsabilità, avevano ridotto il trattamento sanzionatorio, correggendo un errore di calcolo ed escludendo in concreto l’aumento per la recidiva, pur riconosciuta.

Avverso tale pronuncia la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la qualificazione giuridica del contratto fonte dell’obbligazione usuraria; l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato; il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva; la legittimità delle pene accessorie mantenute nonostante l’abbassamento della pena principale sotto i cinque anni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito. La questione della natura del contratto — qualificato dalla difesa come “altro finanziamento” e non come mutuo, con soglia di usura superiore al 18% — non era stata prospettata nei motivi di appello, ma solo in una memoria del consulente tecnico. Il motivo introduce dunque un novum, in violazione della catena devolutiva delineata dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte ha ricordato il principio per cui le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione solo se si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni insorte dopo il giudizio di secondo grado per ius superveniens o per intervento della Corte costituzionale. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano. Inoltre, la qualificazione del contratto implica un accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità. La circostanza che la Corte d’appello avesse risposto nel merito non sana la tardività della doglianza, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe produrre esito favorevole in sede di rinvio.

Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. Essi riproducevano pedissequamente le doglianze già presentate in appello, in presenza di una doppia conforme in punto di responsabilità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tale ipotesi, i motivi ripetitivi sono privi dei requisiti di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La Corte d’appello aveva fornito risposta articolata sia sull’elemento psicologico, valorizzando la qualità di imprenditore esperto dell’imputato, sia sul trattamento sanzionatorio, rilevando la genericità originaria delle richieste.

Fondato è stato invece il quarto motivo. La rimodulazione della pena principale, con la riduzione sotto la soglia dei cinque anni, avrebbe dovuto imporre l’esclusione dell’interdizione legale e la sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella quinquennale. La Corte ha annullato senza rinvio sul punto, procedendo direttamente alla correzione ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *