Frode assicurativa, querela e motivi nuovi in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 38242 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, il termine per la proposizione della querela resta quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell’illecito. La questione relativa alla tempestività della querela, prospettata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e non dedotta con i motivi di appello, costituisce motivo nuovo e, come tale, non consentito. Il motivo di ricorso che ometta di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, o di indicare le specifiche censure difensive non esaminate dal giudice della devoluzione, è generico e quindi inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22/05/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 19/12/2023 nei confronti di un imputato, amministratore unico di una società, per il reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., commesso ai danni di una compagnia assicurativa costituitasi parte civile, oltre che al risarcimento del danno.

Secondo l’imputazione, l’imputato avrebbe falsificato la documentazione relativa a un sinistro, inviando alla compagnia una richiesta di risarcimento fondata su una fattura alterata, di importo superiore a quello reale, al fine di conseguire un indennizzo maggiore. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, in ordine logico, il secondo motivo, con cui si deducevano la nullità delle notifiche e il difetto di conoscenza della vocatio in iudicium. Il motivo è dichiarato non consentito per la sua assoluta genericità: il ricorrente non ha indicato come gli fossero stati notificati l’atto introduttivo del giudizio e il decreto di citazione in appello, né perché tali notifiche fossero nulle, e non ha spiegato per quali ragioni, pur essendo stato assistito da un difensore di fiducia durante l’intero processo, non avrebbe avuto conoscenza del procedimento.

Quanto al primo motivo, concernente il dedotto vizio di motivazione, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Il giudice dell’appello aveva esaminato il correlativo motivo, condividendo gli argomenti del tribunale e aggiungendo autonome considerazioni sull’assenza di un interesse diretto di un terzo alla presentazione della richiesta alterata. Tale condivisione, dopo l’esame del motivo di appello e in assenza di specifiche censure non valutate, non integra alcun vizio. Anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte d’appello non si è limitata a riproporre la motivazione di primo grado, avendo valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato; la pena, inoltre, corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.

Il terzo motivo, relativo alla tardività della querela, è dichiarato non consentito perché la questione non aveva costituito oggetto dei motivi di appello ed è stata prospettata per la prima volta in cassazione, come confermato dal richiamo a Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese. Nel merito, la Corte ne afferma comunque la manifesta infondatezza, in applicazione del principio di Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio: in tema di frode alle compagnie assicuratrici, se non è stata attivata la procedura amministrativa dell’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, il termine per la querela è quello ordinario dell’art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell’illecito.

Il quarto motivo è infine dichiarato aspecifico: il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che si fonda su elementi privi di contraddizioni e illogicità, con la conseguenza che il motivo è inammissibile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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