Ricettazione e tenuità del fatto, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 75 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità, ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi riproducono le censure proposte in appello, senza instaurare una specifica critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La deduzione alternativa di vizi differenti, quali l’insussistenza del fatto e il vizio di motivazione, è indice di genericità e rivela la natura di merito della doglianza. La valutazione delle prove e il peso probatorio dei singoli elementi indiziari sono sottratti al sindacato di legittimità, che può essere esercitato solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ovvero per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli assolveva l’imputato dal reato di ricettazione di cover per cellulari recanti marchi contraffatti, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, l’erronea valutazione della prova e la mancata considerazione dell’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen., nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla collocazione temporale dell’acquisto della merce, che, a suo dire, sarebbe avvenuto prima della falsificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la genericità dei motivi di ricorso, che si presentavano come la mera riproduzione delle doglianze già avanzate in appello e, pertanto, privi della specificità richiesta dalla legge. La reiterazione delle censure, senza una critica effettiva e mirata alla sentenza impugnata, rende i motivi solo apparenti e, quindi, inammissibili.
Con particolare riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato come lo stesso, lungi dal dedurre un vizio di legittimità, si risolvesse in una rivalutazione delle prove e degli elementi indiziari, una tecnica redazionale estranea al giudizio di cassazione. In tale sede, infatti, la critica può riguardare esclusivamente la correttezza del ragionamento giustificativo, non già il peso probatorio dei singoli elementi, il cui sindacato è consentito solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen..
La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato in ordine alla consapevolezza dell’imputato, commerciante esperto, della natura contraffatta della merce, escludendo sia la buona fede sia l’ipotesi dell’incauto acquisto. La documentazione prodotta è stata ritenuta una mera “pezza” inidonea a superare tale convincimento.
Quanto alla dedotta retrodatazione dell’acquisto, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, basata sulla rapida obsolescenza e circolazione della merce, fosse congrua e immune da illogicità. Infine, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché rigettando la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, la cui attività difensiva non aveva fornito alcun reale supporto argomentativo.
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Nota della Redazione
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