Furto aggravato a querela di parte e favor querelae nella riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. IV n. 38301 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di furto, anche aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le circostanze previste dall’art. 625, n. 7 e n. 7-bis, cod. pen. o la persona offesa sia incapace per età o infermità. Per i fatti anteriori al 30 dicembre 2022 la novità normativa trova applicazione e il termine per la querela decorre da tale data, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, se la persona offesa aveva già avuto notizia del reato. In tema di reati perseguibili a querela, la volontà di punizione non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non la contengono espressamente, in applicazione del principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17.04.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per due furti aggravati, unificati dal vincolo della continuazione, con la pena di anni quattro di reclusione ed euro settecento di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo 1): commesso quando era procedibile d’ufficio, era divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma Cartabia, ma nella denuncia della persona offesa non compariva alcun riferimento alla volontà di perseguire i responsabili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo. L’art. 624, comma 3, cod. pen., come novellato, rende il furto punibile a querela anche nelle forme aggravate o pluriaggravate, con le sole eccezioni espressamente previste. Quanto ai fatti anteriori, l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 fissa al 30 dicembre 2022 il termine per la presentazione della querela, se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la volontà di punizione può essere riconosciuta anche in atti che non la esprimono esplicitamente: nella costituzione di parte civile e nella sua persistenza nei gradi successivi, nella sola riserva di costituzione contenuta nella denuncia, nella richiesta di essere informato dell’eventuale archiviazione. Si tratta di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, operante nelle situazioni di incertezza.
Nel caso concreto, l’esame degli atti — consentito in ragione della natura processuale del vizio — ha mostrato che la persona offesa non aveva manifestato la volontà di punizione, né questa era desumibile dal contenuto dell’atto o dal comportamento successivo. La persona offesa non si è costituita parte civile né ha sporto querela nel termine. È dunque mancata la condizione di procedibilità per il capo 1).
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità: la difesa ha parcellizzato gli elementi posti a carico dell’imputato senza svolgere la c.d. prova di resistenza, non indicando se, espunti gli elementi contestati, le residue risultanze fossero comunque sufficienti. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché ignora la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al capo 1), per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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