Rapina impropria consumata con mera sottrazione e querela del detentore (Cass. pen. Sez. II n. 38309 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, il delitto è consumato quando l’agente, dopo la sola sottrazione del bene mobile, adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare l’impunità: non è necessario che abbia conseguito l’impossessamento, né assume rilievo in senso contrario il controllo esercitato dal personale di vigilanza. Il bene giuridico protetto dal furto comprende il possesso quale relazione di fatto, sicché la legittimazione a proporre querela spetta anche al detentore qualificato — come il responsabile delle vendite o la cassiera di un esercizio commerciale — pur se privo dei poteri di rappresentanza della società proprietaria. La circostanza aggravante della destrezza ricorre quando l’agente provoca artatamente la disattenzione del detentore al fine di eludere la sua sorveglianza; quella della esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un impianto di videosorveglianza. In tema di concorso anomalo, l’uso della violenza dopo la sottrazione costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato furto, ascrivibile anche al compartecipe che non ha posto materialmente in essere la violenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due episodi commessi a distanza di due giorni l’uno dall’altro. In un negozio di ottica due persone si impossessavano di tre paia di occhiali; in un supermercato veniva sottratta merce dagli scaffali e, una volta superate le casse e suonato l’allarme, la persona che aveva preso i beni strattonava e spingeva l’addetta alla vigilanza che le si era posta davanti.
Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, con sentenza del 18 settembre 2024, in esito a giudizio abbreviato, condannava i ricorrenti — rei confessi — per furto aggravato e rapina impropria. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la condanna. I due propongono ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il difetto di querela, l’insussistenza delle aggravanti e del concorso, la qualificazione del fatto come tentativo, la mancata concessione delle attenuanti e l’illegittima applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e, in parte, generici. Sul primo motivo, l’assunto difensivo è superato dal principio delle Sezioni Unite n. 40354 del 2013, secondo cui il bene giuridico del furto è individuabile anche nel possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica del bene, con la conseguente legittimazione del titolare di tale posizione a proporre querela. Nella specie, l’addetto alle vendite era autorizzato a querelarsi pur non essendo rappresentante legale della società.
Quanto alle aggravanti, la destrezza sussiste quando l’agente pone in essere una condotta caratterizzata da abilità o avvedutezza idonea a eludere la sorveglianza del detentore, non essendo sufficiente approfittare di situazioni di disattenzione non provocate. Nel caso concreto la disattenzione della persona offesa era stata artatamente provocata da uno dei ricorrenti, che aveva ammesso l’addebito. L’esposizione alla pubblica fede, poi, non è esclusa dalla presenza di un sistema di videoregistrazione, che non equivale alla custodia diretta e continua.
Sul terzo motivo, i ricorrenti confondono il concetto di sottrazione con quello di impossessamento. Richiamando le Sezioni Unite n. 35952 del 2012, la Corte ricorda che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione, sicché la rapina impropria si perfeziona anche se la violenza segue la mera apprensione del bene. È stata quindi esclusa la legittima difesa e la configurabilità del tentativo.
Il quarto motivo è infondato: l’uso della violenza dopo la sottrazione costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato furto, ascrivibile anche al compartecipe che non ha partecipato materialmente alla violenza. La condotta di palo non integra l’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen.
Infine, la recidiva è stata correttamente applicata in ragione della distanza temporale tra i due episodi, indice di ingravescente capacità a delinquere. Le attenuanti generiche sono state negate in base alla personalità e alle modalità ripetitive dei fatti. La Corte esclude la doppia valutazione favorevole del medesimo elemento, già valorizzato con l’attenuante della lieve entità della rapina introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e con il danno di speciale tenuità.
Nota della Redazione
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