Sequestro preventivo societario: nessun interesse del socio a impugnare (Cass. pen. Sez. 3 n. 18047 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame o ricorso per cassazione, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica. Analogamente, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa quale effetto immediato e diretto del dissequestro. La titolarità di una quota sociale, anche in una società semplice caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta, non dimostra automaticamente la sussistenza di tale interesse, che deve essere specificamente dedotto e correlato a una situazione soggettiva di pregiudizio direttamente eliminabile con la rimozione del vincolo.

Il Fatto

L’indagato proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare concernente il diniego di dissequestro delle quote, del pacchetto azionario e del compendio aziendale di due società: una holding di famiglia e una società semplice. Il ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento alla proporzionalità del vincolo e alla asserita mancanza di asservimento delle società alle finalità illecite contestate nel procedimento penale pendente in fase dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto in proprio dall’indagato, quale persona fisica, per ottenere il dissequestro di beni appartenenti a persone giuridiche. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione, requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione.

La Corte ha quindi ribadito che, in materia di sequestro preventivo di beni di una società di capitali, l’indagato non è legittimato ad agire in proprio, neppure se socio unico e legale rappresentante, dovendo il gravame essere proposto nell’interesse della persona giuridica tramite difensore munito di procura speciale. Allo stesso modo, il singolo socio non vanta un diritto alla restituzione della cosa sociale e, pertanto, difetta di un concreto interesse alla rimozione del vincolo.

Tali principi sono stati estesi anche all’ipotesi della società semplice, osservando che la dedotta autonomia patrimoniale imperfetta e il connesso regime di responsabilità non si identificano automaticamente con l’interesse richiesto per impugnare. La titolarità di una quota, specialmente se di modesta entità, dimostra solo un legame con la società, senza che da ciò discenda un interesse alla restituzione dei beni sociali. Nel caso di specie, la quota detenuta nella società semplice era pari allo 0,5% del capitale e alcuna deduzione era stata offerta in punto di riferibilità alla persona fisica della gestione o del godimento dei beni, né di altra situazione di soggettivo interesse alla restituzione.

La Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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