Diffamazione a mezzo stampa, insufficienza del fatto notorio e continenza (Cass. pen. Sez. V n. 38397 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il contenuto lesivo di un articolo deve essere valutato nella sua integralità, e la reputazione già compromessa per altri aspetti può formare oggetto di ulteriori, illecite offese di portata penale. La scriminante del diritto di cronaca e di critica esige, innanzitutto, la verità del fatto storico e, quanto alla continenza, riguarda i termini e le modalità espositive: l’uso di epiteti o qualificazioni offensive integra attacco personale e preclude il bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo per i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non quando la parte abbia sollecitato l’esercizio dei poteri officiosi del giudice d’appello ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione della recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e alla disciplina sulla stampa, contestati per aver offeso la reputazione di un terzo attribuendogli un fatto determinato mediante pubblicazione su un sito giornalistico, confermando nel resto.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. sotto il profilo della continenza e l’omessa assunzione di una prova ritenuta decisiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. La Corte ribadisce che il contenuto diffamatorio di un articolo va vagliato nella sua integralità, alla luce dell’insieme degli enunciati, senza che rilevi la quantità o la gravità delle singole offese ai fini dell’an della responsabilità: elementi valutabili semmai per la determinazione della pena e del danno risarcibile.
La responsabilità, confermata in doppia conforme, riposa su una pluralità di offese: l’evocazione di un rapporto di amicizia con un esponente politico che avrebbe favorito la carriera dirigenziale della persona offesa, l’accostamento a tale profilo inquinante, l’assunta inesistenza di esperienze direttive antecedenti, l’irregolarità della dichiarazione dei redditi e la dedotta incompatibilità con la carica. Il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi, fondata sulla varietà delle argomentazioni che escludono l’invocabilità della scriminante per carenza dei requisiti di verità e continenza.
Quanto alla verità del fatto storico, la Corte richiama il principio per cui il fatto presupposto della critica deve essere vero, non potendosi attribuire a una persona comportamenti mai tenuti per poi esporla a critica. La condanna per danno erariale della persona offesa non è idonea, di per sé, a legittimare le altre affermazioni, né il riferimento a un fatto noto esime dal rispetto della continenza.
Il requisito della continenza attiene ai termini e alle espressioni utilizzate, al lessico e alla modalità espositiva; l’uso di epiteti o qualificazioni offensive è sintomo inequivoco di un attacco personale, che preclude il bilanciamento tra il diritto alla reputazione e la libera manifestazione del pensiero ex art. 2 Cost. Nel caso di specie le circostanze narrate non corrispondono al vero e le espressioni tracimano in evidenti attacchi ad hominem.
Il secondo motivo è parimenti a-specifico e manifestamente infondato. L’esame dell’atto di appello esclude che sia stata richiesta l’assunzione di nuove prove ex art. 603 cod. proc. pen., né che si sia trattato di prove sopravvenute: l’istanza si tradusse in una sollecitazione all’acquisizione di ufficio, subordinata al carattere di assoluta necessità. Il potere officioso del giudice d’appello ha confini ristretti e l’onere di illustrare la decisività del mezzo è accresciuto. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo per i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non quando la parte abbia invitato il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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