Sospensione prescrizione per rinvio su richiesta difesa senza provvedimento formale (Cass. pen. Sez. 7 n. 1557 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell’imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., quand’anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale. La sospensione opera senza necessità di un provvedimento formale del giudice, ogni qualvolta il rinvio sia determinato da impedimento dell’imputato o del difensore o disposto su loro richiesta, purché non sia dovuto a esigenze di acquisizione della prova o al riconoscimento di un termine a difesa. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la rilevabilità e la declaratoria delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi inclusa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una ditta individuale, era stato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per essersi avvalso, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2014, di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti da società riconducibili a un medesimo gruppo, risultate, all’esito di controlli dell’Agenzia delle entrate, mere “cartiere”. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato come evento interruttivo un rinvio disposto su richiesta del difensore, senza che il giudice avesse formalmente disposto la sospensione del termine ai sensi dell’art. 159 cod. pen. Con il secondo motivo, censurava l’affermazione di responsabilità, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per l’utilizzo di presunzioni tributarie e la mancanza di riscontri oggettivi circa l’inesistenza delle operazioni fatturate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso, ravvisandone la comune natura di censure rivolte alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle emergenze processuali, come tali non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, non accompagnati da specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, comunque, prefiguranti una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha poi evidenziato che il sindacato di legittimità non consiste nello stabilire se la decisione di merito offra la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma solo nel verificare la compatibilità della giustificazione con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 930 del 1995 e Sez. 5, n. 1004 del 1999.
In relazione al primo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando il principio per cui il rinvio della trattazione del processo disposto su richiesta del difensore comporta la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., anche nell’ipotesi in cui in quella stessa udienza sia stata svolta attività processuale. Ha inoltre chiarito che la sospensione opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento formale, ogni qualvolta il rinvio sia stato disposto per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta, purché non sia determinato da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Sulla scorta di tali principi, aggiungendo al termine massimo di anni dieci la sospensione di trentacinque giorni, la prescrizione è stata ritenuta maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
Infine, la Corte ha precisato che la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi inclusa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità