Detenzione di stupefacenti, la destinazione all’uso personale non è onere dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 38401 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione all’uso personale della sostanza non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicché non è onere dell’imputato darne la prova. Grava invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato. Il quantitativo detenuto e le modalità della sua custodia, se compatibili con il consumo personale, non integrano prova della destinazione a terzi. La mera disponibilità di un bilancino di precisione e di una somma di denaro contante non costituisce indizio univoco di attività di spaccio. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della condanna perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 28/10/2024, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti al ricorrente per il reato di cui all’art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, fondata solo sulla quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza; la violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola generale sull’onere della prova. La destinazione all’uso personale non è causa di non punibilità: non spetta all’imputato dimostrarla, ma all’accusa provare la destinazione allo spaccio, che è elemento costitutivo del reato. Il collegio richiama sul punto Sez. VI n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614 e Sez. IV n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base della quantità di droga, del possesso di denaro in tagli compatibili con singole cessioni, di un bilancino ritenuto funzionale al frazionamento delle dosi e di un involucro con tracce di sostanza.
La Cassazione censura questa valutazione: sono stati considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco. Il quantitativo detenuto e le modalità della custodia, in una scatola all’interno di uno zaino, erano ben compatibili con una destinazione al consumo personale. Non risulta accertato alcun indizio concreto specificamente collegabile a un’attività di spaccio in favore di terzi.
La Corte esclude espressamente il valore dimostrativo di due elementi. La mera disponibilità di un bilancino di precisione non è significativa, perché può essere custodito in casa anche da un semplice consumatore. Nemmeno la somma di 110 euro può essere valorizzata a tal fine.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, mancando la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza. Il collegio richiama Sez. III n. 21859 del 20/05/2025, Rv. 288303 e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso.
La Corte dispone quindi il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro.
Nota della Redazione
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