Immissioni olfattive da friggitoria autorizzata: normale tollerabilità e contemperamento (Cass. pen. Sez. III n. 38434 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 cod. pen. è configurabile in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali il concetto di molestia va modulato in ragione della natura autorizzata o meno dell’attività: per l’attività svolta senza autorizzazione si applica il criterio della stretta tollerabilità, per quella esercitata in conformità ai provvedimenti amministrativi e senza superare i limiti consentiti rileva la normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili. La normale tollerabilità impone di considerare la condizione dei luoghi e di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non deve rinnovare l’istruttoria, ma è tenuto a offrire una motivazione puntuale che giustifichi la difforme conclusione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 2025, riformava in senso assolutorio la pronuncia con cui il Tribunale di Verona aveva condannato alla pena dell’ammenda il rappresentante legale di una società proprietaria di una friggitoria, per il reato di art. 674 cod. pen., con risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Nelle more del gravame era decorso il termine di prescrizione, ma la Corte procedeva nel merito quanto alle statuizioni civili.
Le parti civili ricorrono per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa valutazione di una prova documentale decisiva e il travisamento delle prove testimoniali; con il secondo, l’erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen., assumendo che il superamento della ordinaria tollerabilità delle immissioni, ex art. 844 cod. civ., integrerebbe il reato anche a prescindere dalla regolarità amministrativa dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta entrambi i motivi. Sul primo, la Corte osserva che il documento asseritamente decisivo non risulta mai oggetto di escussione del suo autore e presenta contenuto precipuamente valutativo: la sentenza di primo grado si limita a richiamarne la produzione e a sintetizzarne il contenuto. Pertanto non è configurabile la dedotta omessa valutazione di prova decisiva.
Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto degli artt. 674 cod. pen. e 844 cod. civ.: le immissioni sono contra legem e meritevoli di sanzione penale solo se superano la normale tollerabilità, la quale deve tenere conto della condizione dei luoghi e contemperare esigenze della produzione e ragioni della proprietà.
Quanto al preteso travisamento delle prove testimoniali, la Corte ribadisce che in sede di legittimità è consentita solo la verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, non una sua rilettura nel merito, richiamando Sez. V n. 26455 del 2022. La Corte di appello si era limitata a valutare con prudenza le dichiarazioni dei testi, portatori di un interesse contrapposto, e ha fondato l’assoluzione sul mancato esame dei limiti interni all’art. 844 cod. civ.
Sul secondo motivo, la Cassazione richiama il principio della diversa modulazione del concetto di molestia in relazione alla natura autorizzata dell’attività, secondo Sez. III n. 23582 del 2020, che ha superato il precedente più rigoroso. Il giudice di appello, rilevata la conformità dell’impianto alla normativa e l’assenza di sanzioni, ha correttamente applicato il criterio della normale tollerabilità. La sentenza impugnata è dunque motivata in modo adeguato, anche alla luce di Sez. Un. n. 14800 del 2018.
Nota della Redazione
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