Bancarotta documentale e occultamento contabile non violano il bis in idem (Cass. pen. Sez. III n. 38429 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione del divieto di bis in idem la successione tra la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e quella per occultamento e distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, per la diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte. La sola identità delle scritture contabili oggetto delle due contestazioni non esaurisce la verifica dell’identità fattuale. La conclusione non muta quando la prima pronuncia riguardi la bancarotta, intervenuta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e la seconda concerna l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 03.03.2025, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Latina che, con rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del divieto di bis in idem rispetto a una precedente condanna per bancarotta documentale, il difetto di accertamento del dolo di evasione e l’erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale attiene al rapporto tra i reati tributari e la bancarotta documentale.
La Motivazione della Corte
La terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Sul primo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude il bis in idem tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili.
Il criterio distintivo risiede nella diversità delle fattispecie incriminatrici: la prima richiede l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; la seconda, caratterizzata dalla volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, presuppone la lesione degli interessi creditori rapportata all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta (così Sez. 5, n. 7054 del 05.02.2025).
La conclusione, ha precisato la Corte, non muta nel caso inverso, in cui la prima pronuncia sia quella relativa alla bancarotta, intervenuta con patteggiamento, e la seconda riguardi l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili: le fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca. La sola identità delle scritture contabili oggetto delle due contestazioni non esaurisce la verifica dell’identità fattuale (si veda Sez. 3, n. 24255 del 14.02.2024).
Quanto al secondo motivo, relativo al dolo di evasione per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte lo ha ritenuto generico. Il ricorrente ha richiamato le sentenze Sez. 3, n. 16469 del 28.02.2020, Sez. 3, n. 18936 del 19.01.2016 e Sez. 3, n. 37856 del 18.06.2015, ma non si è confrontato con la specifica argomentazione della Corte di appello, che aveva valorizzato la condizione di crisi come circostanza rilevante ai fini del dolo specifico, avendo l’imputato omesso gli adempimenti fiscali per non disperdere risorse indispensabili alla sopravvivenza della società.
Il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato inconsistente: la sentenza di appello non conteneva motivazione sul punto, ma il Tribunale aveva negato che l’imputato meritasse tali circostanze non essendo emerso alcun elemento positivo. L’atto di appello si era limitato a richiederle nuovamente senza attaccare la motivazione di primo grado. Quando il motivo in appello è generico, non ne è possibile un recupero in sede di legittimità (tra le più recenti, Sez. 5, n. 44201 del 29.09.2022). Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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