Detenzione di droga per spaccio da elementi oggettivi e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 7947 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della sostanza, il rinvenimento dello strumentario tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga. I motivi di ricorso per cassazione che si limitano a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sono inammissibili in quanto riproposizione di questioni di merito non consentite in sede di legittimità.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’imputato era stato arrestato all’interno dell’androne di uno stabile, trovato in possesso di 131 dosi di crack-cocaina contenute in un oggetto di colore nero, di un’ulteriore dose chiusa in un cellophane termosaldata e di svariate banconote; sul posto era stata rinvenuta una sedia con una feritoia idonea ad agevolare la consegna della droga.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricostruito il thema decidendum alla luce del principio affermato da Sez. 4, n. 36755 del 2004, Vidonis, secondo cui la finalità di spaccio può essere desunta da elementi oggettivi univoci, tra cui il quantitativo della droga detenuta, il rinvenimento di strumentario tipico per il confezionamento delle dosi e le modalità di custodia della sostanza. Nel caso di specie, il dato quantitativo delle dosi rinvenute, la presenza del taglierino e del cellophane termosaldata, unitamente al ritrovamento del cicalino e del chiavistello, costituivano indizi gravi e concordanti della destinazione allo spaccio.
La Corte ha quindi giudicato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti — concernenti l’esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza e la mancata applicazione del minimo della pena con applicazione della recidiva — non erano consentiti in sede di legittimità. Essi riproponevano, infatti, censure già esaminate dal giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, richiamando anche la sentenza di primo grado e gli elementi fattuali raccolti dagli operanti al momento dell’arresto.
La declaratoria di inammissibilità comportava, ai sensi di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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