Ricettazione, valore del bene non decisivo per la tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 38467 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il valore del bene è elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto: se esso non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa; se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, possono emergere gli ulteriori parametri di apprezzamento desumibili dall’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo oggettivo del fatto e alla capacità a delinquere dell’agente. Il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello è inammissibile per difetto di specificità. La graduazione della pena, anche per aumenti e diminuzioni correlati alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere motivazionale adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.01.2025. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo censura la motivazione con cui i giudici di merito hanno negato l’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.; il secondo lamenta l’eccessività della pena irrogata.
La questione approda in sede di legittimità perché il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia valutato in modo errato il valore del bene ricettato e non abbia adeguatamente argomentato sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese: i motivi sono non specifici ma solo apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, i giudici di merito hanno correttamente richiamato l’orientamento secondo cui, in materia di ricettazione, il valore del bene è elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini dell’attenuante della particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo la tenuità va sempre esclusa; se invece è accertata la lieve consistenza economica del bene, possono verificarsi gli ulteriori parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen., relativi al profilo oggettivo (entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere. Il precedente richiamato è Sez. 2, n. 29346 del 16/02/2022, Rv. 283340-01.
Nel caso concreto il diniego dell’attenuante si fonda su precise circostanze di disvalore afferenti soprattutto alla capacità a delinquere del ricorrente, tra cui la fuga alla vista degli operanti e la violenta aggressione nei confronti degli stessi una volta raggiunto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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