Rapina aggravata ostativa alle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 38464 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 59 legge n. 689/1981 all’art. 4-bis ord. pen. in tema di pene sostitutive della detenzione breve non investe l’intero contenuto della disposizione richiamata, ma unicamente il catalogo dei reati ivi elencati. Restano pertanto estranee al giudizio di applicazione della pena sostitutiva le ulteriori condizioni previste dall’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., tra cui l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Ne consegue che, in caso di rapina aggravata, il giudice non può concedere la pena sostitutiva sulla prova della mancanza di tali collegamenti, poiché la preclusione discende dal solo titolo di reato. La mancata previsione di analoga preclusione per le misure alternative non integra alcuna irragionevolezza, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del diverso trattamento tra istituti.

Il Fatto

La vicenda riguarda due imputati condannati, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110/1975, in relazione a una rapina perpetrata ai danni di una tabaccheria. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2025, confermava la condanna, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione articolando due motivi. Il primo censurava la motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, prospettando una diversa lettura degli elementi di prova. Il secondo contestava la violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto ostativo alle misure sostitutive il reato aggravato di cui all’art. 628 cod. pen..

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza tendeva a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello sono molteplici: il noleggio e la disponibilità dell’autovettura usata per la rapina, l’analisi delle celle telefoniche che collocano uno degli imputati sul luogo del fatto nel momento della commissione, e soprattutto le riprese delle telecamere di sorveglianza, dalle quali i soggetti entrati nella tabaccheria sono stati riconosciuti sulla base di elementi precisi, come gli indumenti indossati e gli oggetti tenuti in mano.

La Corte ha inoltre definito inverosimile la tesi difensiva secondo cui l’autovettura, noleggiata dagli imputati, sarebbe stata in uso ad altri al momento della rapina. Tale ricostruzione non spiega il successivo rinvenimento del veicolo, ore dopo il fatto, con a bordo gli imputati e parte della refurtiva, né la coincidenza dei vestiti dei soggetti che avevano noleggiato l’auto con quelli ripresi durante l’azione delittuosa.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per due concorrenti ragioni. Anzitutto, esso si risolveva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando perciò non specifico ma solo apparente. Nel merito, la Corte ha chiarito che il rimando dell’art. 59 legge n. 689/1981 non riguarda il contenuto dell’art. 4-bis ord. pen., ma unicamente il catalogo dei reati ivi indicati, senza che vengano in rilievo le ulteriori condizioni previste per la concessione dei benefici.

Quanto alla prospettata irragionevolezza del sistema, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2020, secondo cui tra i diversi istituti che evitano la reclusione in carcere non esiste una graduatoria fondata sul maggior grado afflittivo, ma una trama complessa che compone il sistema. La circostanza che per un medesimo reato una sola misura risulti ostativa a vantaggio di altre rientra nella discrezionalità del legislatore. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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