Confisca ex art. 648-quater cod. pen. del prodotto dell’autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. II n. 38508 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio la confisca prevista dall’art. 648-quater cod. pen. ha ad oggetto il prodotto del reato inteso come il frutto delle operazioni di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita, e dunque l’intero valore delle somme oggetto di tali operazioni, a prescindere dalle utilità economiche concretamente ritratte dal riciclatore. La nozione di prodotto non muta in ragione della forma della confisca, diretta o per equivalente, poiché la funzione del provvedimento ablativo si individua in base all’oggetto che è destinato ad apprendere e non alla veste formale. È manifestamente infondata la censura che pretenda di limitare l’ablazione al vantaggio patrimoniale del singolo concorrente, anche in relazione all’art. 110 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27.05.2025, in parziale riforma della decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea del 03.07.2024, provvedendo su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava le pene nei confronti di tre imputati e confermava, per quanto di interesse, la confisca disposta in primo grado ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen. in relazione ai reati di autoriciclaggio contestati in concorso.

Il difensore comune propone ricorso cumulativo deducendo violazione dell’art. 648-quater cod. pen., anche in relazione all’art. 110 cod. pen. I ricorrenti censurano la statuizione ablativa nella parte in cui è stata disposta con vincolo solidaristico tra gli imputati senza distinguere le singole condotte, invocando il principio di proporzionalità e richiamando le Sezioni Unite n. 13783/2025.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’oggetto della confisca. L’art. 648-quater cod. pen. prevede la confisca del prodotto o del profitto dei reati richiamati e, al secondo comma, disciplina la confisca per equivalente delle somme di denaro o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Il Collegio rileva che la confisca per equivalente in questa materia può attingere anche il prezzo del reato.

Il percorso argomentativo muove dalla definizione dei concetti di prodotto, profitto e prezzo. Richiamando le Sezioni Unite n. 9149 del 03.07.1996, la Corte ricorda che il prodotto è il risultato frutto diretto dell’attività illecita, il profitto è il vantaggio economico ricavato dal reato, il prezzo è il compenso dato o promesso per determinare altri a commettere il reato. La qualificazione del prodotto come frutto dell’operazione illecita è ribadita dalle Sezioni Unite n. 13783 del 26.09.2024, deposito 2025, che ne affermano l’integrale ammontare.

Il Collegio valorizza poi il quadro sovranazionale, che definisce l’oggetto dell’abblazione attraverso il concetto ampio di provento, comprensivo di ogni vantaggio economico derivato dal reato. In questa prospettiva la nozione di prodotto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio risulta modellata sul complesso dei beni oggetto di trasformazione e sul valore delle somme impiegate per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Il contrasto giurisprudenziale prospettato in ricorso è pertanto ritenuto meramente apparente, poiché l’orientamento difensivo attiene alla nozione di profitto e non a quella di prodotto.

La Corte osserva che l’autoriciclaggio, al pari del riciclaggio, protegge l’ordine pubblico economico e mira a impedire la circolazione di beni di origine illecita; l’interesse punitivo impone l’eliminazione del frutto dell’operazione dal circuito economico. Una delimitazione dell’oggetto della confisca alle sole utilità tratte dal riciclatore si porrebbe come interpretazione abrogante della norma, in contrasto con la lettera della legge e con il diritto sovranazionale, oltre che con l’art. 240-bis cod. pen.

Quanto alla pretesa distinzione tra confisca diretta e per equivalente, il Collegio ribadisce che la funzione della confisca si individua in ragione dell’oggetto che è destinata ad apprendere e non della forma rivestita. Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato. La censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità e al mancato accertamento del contributo causale di ciascun concorrente è invece dichiarata non scrutinabile, perché non previamente devoluta al giudice di appello e non rilevabile d’ufficio. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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