Ricorso inammissibile contro sentenza di appello per reati del giudice di pace (Cass. pen. Sez. II n. 38509 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è proponibile, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., restando escluso il vizio di motivazione di cui alla lettera e). Il regime di impugnazione è modellato sul reato e non sull’autorità che ha deliberato la decisione, sicché non muta se la sentenza di secondo grado sia stata pronunciata dal Tribunale o dalla Corte di appello. L’onere di provare l’intempestività della querela incombe su chi la deduce e, in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante. I vizi della motivazione, per mancanza e per manifesta illogicità, si pongono in rapporto di alternatività e non possono essere dedotti cumulativamente.
Il Fatto
Il Tribunale ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva condannato l’imputato alla multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di invasione arbitraria di immobili di cui all’art. 633 cod. pen., consumato ai danni di un compendio immobiliare ereditario.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la tardività della querela, l’insussistenza dell’elemento costitutivo dell’invasione arbitraria, il vizio di motivazione sulla valutazione della prova e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale attiene all’ammissibilità delle censure motivazionali avverso una sentenza di appello relativa a reato di competenza del giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, non consentiti e manifestamente infondati. Preliminarmente richiama l’orientamento costante secondo cui l’appello dell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria è ammissibile anche se non è stato impugnato il capo sul risarcimento, poiché l’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che estende gli effetti dell’impugnazione ai punti dipendenti da quelli sulla responsabilità, tra cui il danno.
Sul primo motivo, relativo alla tardività della querela, la Corte ribadisce che l’onere della prova incombe sull’imputato e che, in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante, occorrendo una prova contraria rigorosa e non mere presunzioni. Il ricorrente non ha assolto tale onere, non confrontandosi con la motivazione logica e persuasiva del giudice di merito.
Il secondo motivo, sull’erronea valutazione dei presupposti del reato, è inammissibile perché si scontra con una doppia conforme motivazione e sconfina nel merito, non rientrando nei poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi storico-fattuali.
Sul terzo motivo la Corte affronta la questione processuale dell’individuazione delle censure deducibili. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per vizio di motivazione. Il regime riguarda i reati, non il giudice, sicché non muta se decide il Tribunale o la Corte di appello. Inoltre, i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e inammissibile è la deduzione cumulativa, dovendo il ricorrente indicare il profilo specifico.
Il quarto motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato: il giudizio è di fatto e il diniego è congruamente motivato con i plurimi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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