Particolare tenuità del fatto e autonomia del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 38507 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, conserva piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove e può fondare la nuova decisione su elementi diversi da quelli censurati, con il solo divieto di riutilizzare gli argomenti ritenuti illogici o carenti e con l’obbligo di conformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità. È giuridicamente corretta la motivazione che esclude la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valorizzando uno solo dei presupposti richiesti, ritenuto decisivo, senza necessità di esaminare tutti i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Non sussiste contraddizione tra il diniego della particolare tenuità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché i parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli delle attenuanti generiche attengono prevalentemente a profili soggettivi del reo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato rinviato a giudizio per il delitto di evasione, aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale, per essersi allontanato senza autorizzazione, in due date del maggio 2017, dall’abitazione in cui era detenuto ai sensi dell’art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975.
Il Tribunale lo aveva condannato all’esito del giudizio abbreviato. La Corte di appello, in parziale riforma, lo aveva assolto per una delle due condotte perché il fatto non costituisce reato e aveva rideterminato la pena per il residuo reato. Su ricorso della difesa, la Sesta Sezione aveva annullato con rinvio la sentenza, ritenendo giuridicamente errata la motivazione con cui era stata negata la causa di non punibilità, fondata sull’abitualità del comportamento. Il giudice di rinvio, con nuova sentenza, aveva nuovamente escluso la particolare tenuità per ragioni diverse, legate alla gravità delle modalità della condotta. Contro tale decisione è proposto il nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Il nodo giuridico riguarda i poteri del giudice di rinvio dopo l’annullamento per vizio di motivazione e, in parallelo, i presupposti di applicazione della causa di non punibilità.
Sul primo profilo, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice di rinvio mantiene, nel capo colpito dall’annullamento, piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, potendo desumere il proprio convincimento anche da elementi prima trascurati, con l’unico limite di non fondare la decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti e con l’obbligo di rispettare l’interpretazione di diritto offerta dalla Cassazione (Sez. II n. 27116 del 22.05.2014; Sez. V n. 34016 del 22.06.2010). Nel caso concreto, il giudice di rinvio ha legittimamente abbandonato il riferimento all’abitualità, oggetto della censura, e ha fondato il diniego su un presupposto diverso.
Sul secondo profilo, la Corte ricorda che il giudizio sul carattere dell’offesa va condotto secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non richiede l’esame di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti; è dunque adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. ritenuto decisivo (Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018; Sez. III n. 34151 del 18.06.2018).
La motivazione impugnata è quindi giuridicamente corretta: ha escluso la particolare tenuità in ragione della rilevante gravità desunta da circostanze concrete, complessivamente indicative della totale indifferenza al regime di detenzione domiciliare, tanto più che al prevenuto era consentito di allontanarsi per quattro ore al giorno.
Quanto alla pretesa contraddizione con le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado, la Corte osserva che i parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettive, mentre quelli delle attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. V n. 17246 del 19.02.2020). Il profilo di doglianza è pertanto manifestamente infondato. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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