Arresto facoltativo in flagranza valutato sui soli dati conoscibili dalla polizia (Cass. pen. Sez. VI n. 38556 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida non è chiamato a un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma a un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione in cui si è trovata la polizia giudiziaria al momento dell’intervento. La valutazione va compiuta sugli elementi allora conosciuti o conoscibili e non su quelli emersi successivamente. È sufficiente che la scelta di arrestare trovi motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, operando i due parametri in via alternativa. Il giudice che sovrapponga alla discrezionalità operativa della polizia giudiziaria una propria autonoma valutazione, valorizzando elementi estranei ai presupposti di legge, viola gli artt. 381, comma 4, e 391, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Ufficio ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di un indagato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

Il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’arresto facoltativo, osservando che l’indagato si era presentato spontaneamente presso la locale caserma dei carabinieri per rappresentare la propria situazione di disagio. Da qui la duplice censura del ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai parametri dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove da un principio consolidato. Nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il giudice non deve verificare se l’arresto fosse opportuno, ma soltanto se la valutazione compiuta dalla polizia giudiziaria rimanga entro i limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo in uno dei due parametri di legge. Il controllo è dunque di mera ragionevolezza, ancorato al momento storico dell’intervento.

Ne discende un preciso limite cognitivo. Rilevano unicamente gli elementi conosciuti o conoscibili dagli operanti in quel frangente, non quelli emersi successivamente. La Corte richiama sul punto un orientamento costante, citando Sez. V n. 49340 del 2019, Sez. VI n. 7470 del 2017, Sez. VI n. 18196 del 2016, Sez. V n. 1814 del 2015 e Sez. V n. 10916 del 2012.

Il Collegio rileva che i due requisiti operano in via alternativa: è sufficiente la gravità del fatto oppure la pericolosità del soggetto. Nel caso esaminato il giudice della convalida ha invece valorizzato un dato non pertinente, quale l’addotta situazione di disagio derivante dalla custodia domiciliare, trascurando gli elementi noti alla polizia giudiziaria. Tra questi assumono rilievo i precedenti penali plurimi, anche per reati di obiettiva gravità, a componente violenta e in tema di armi.

La Corte rovescia così l’argomentazione del provvedimento impugnato. Il disagio rappresentato agli operatori non è sintomo di insussistenza dei presupposti, ma al contrario indice dell’inadeguatezza della misura domiciliare, non essendo venute meno le ragioni della restrizione della libertà. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza va annullata senza rinvio, perché emessa in violazione degli artt. 381, comma 4, e 391, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di legittimità dell’arresto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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