Misure cautelari, riesame d’appello e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 38552 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Alla Corte di legittimità spetta il solo controllo sulla congruità e coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato. Il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel reato e impone una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, annulla il provvedimento del G.i.p. di Livorno e applica all’imputato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un reato in materia di stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo e dalla transnazionalità del gruppo criminale di riferimento.
Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione: il pericolo di reiterazione sarebbe stato valutato con criteri generici e automatici, legati al tipo di reato, alla sua gravità e all’entità della condanna; il tempo trascorso e la condotta corretta consentirebbero l’accesso a misure alternative. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, perché da un lato nega misure meno afflittive per l’assenza di legami sul territorio nazionale e dall’altro applica gli arresti domiciliari indicando un domicilio in Italia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Ribadisce il perimetro del giudizio di legittimità sulle misure cautelari: ammissibilità limitata alla violazione di specifiche norme di legge o alla manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, con esclusione delle censure che investono la ricostruzione dei fatti (Sez. II n. 27866 del 2019; Sez. II n. 31553 del 2017; Sez. VI n. 11194 del 2012). Il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame resta quindi circoscritto alla verifica della congruità delle ragioni del decisum.
Su queste coordinate l’ordinanza impugnata supera ogni rilievo. Il Tribunale ha fondato la necessità della misura sull’entità della condanna irrogata in sede di rito abbreviato e sulla gravità del reato, risultando l’inserimento dell’imputato in una rete di trafficanti di stupefacenti di dimensioni non nazionali, comprovato dall’ingente quantitativo di cocaina detenuto e dalle modalità insidiose di occultamento in un doppiofondo a comando elettrico.
Quanto all’attualità del pericolo, la Corte richiama il principio per cui il requisito non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta e richiede un’analisi accurata delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più penetrante quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. V n. 11250 del 2018; Sez. II n. 5054 del 2020). Il ricorrente si limita a svalutare gli elementi acquisiti e a invocare genericamente il tempo trascorso, senza confrontarsi con un intervallo di circa un anno, non consistente né significativo, e senza considerare che il fattore temporale non può prescindere dalla gravità dei fatti.
Infine, nessuna contraddizione sussiste tra il diniego di misure meno afflittive e l’applicazione degli arresti domiciliari: la Corte chiarisce che l’esistenza di legami sul territorio è circostanza più ampia e diversa dalla mera disponibilità di un’abitazione di un congiunto. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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