Danneggiamento cose esposte pubblica fede: querela dopo riforma (Cass. pen. Sez. 2 n. 10448 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di danneggiamento aggravato previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024, è procedibile a querela della persona offesa solo quando abbia ad oggetto cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Quando riguarda le altre categorie di beni indicate dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., il reato resta invece procedibile d’ufficio. In sede di legittimità, l’accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità ben può essere compiuto dal giudice attraverso l’accesso agli atti del procedimento, consentito e necessario quando vengano sollevate questioni di natura processuale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per aver danneggiato veicoli. La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado.
La difesa, con il ricorso per cassazione, deduceva la violazione di legge e l’apparenza della motivazione in relazione alla richiesta di pronuncia di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Secondo la prospettazione difensiva, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 31/2024, il danneggiamento aggravato sarebbe divenuto procedibile a querela, e tale querela non sarebbe stata proposta dalla persona offesa, che non si era neppure costituita parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, operando una ricostruzione sistematica della disciplina introdotta dal d.lgs. 31/2024. Ha ricordato che l’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce chi distrugge o deteriora cose indicate nell’art. 625, n. 7, cod. pen., comprendente anche i beni esposti per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
La Corte ha evidenziato che il novellato sesto comma dell’art. 635 cod. pen. ha reso il delitto punibile a querela solo limitatamente ai fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede. Per tutte le altre categorie di beni elencate nell’art. 625, n. 7, cod. pen. — come gli uffici o stabilimenti pubblici, le cose sottoposte a sequestro o destinate a pubblico servizio — la procedibilità resta d’ufficio.
Nel caso di specie, la contestazione riguardava il danneggiamento di veicoli esposti alla pubblica fede, sicché la querela era necessaria. La Corte, però, ha precisato che l’accesso agli atti del procedimento, consentito quando si sollevino questioni di natura processuale, consente di accertare che la persona offesa aveva presentato tempestiva e valida querela in relazione ai fatti di causa.
Ne è conseguita la manifesta infondatezza della doglianza difensiva e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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