Latitanza e pericolo di fuga anche se nota la residenza estera (Cass. pen. Sez. II n. 38659 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche della polizia giudiziaria ex art. 295 cod. proc. pen. devono essere esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di eseguire la misura e la volontaria sottrazione dell’imputato, ma non devono necessariamente comprendere le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni dell’art. 169, quarto comma, cod. proc. pen.. Ne consegue che la conoscenza, in capo all’autorità giudiziaria, del luogo di residenza o domicilio estero dell’indagato destinatario di custodia cautelare in carcere non è incompatibile con la dichiarazione di latitanza. Il concreto pericolo di fuga ex art. 274 cod. proc. pen. può essere desunto dal pregresso stato di latitanza, sintomatico di disobbedienza alla legge e di tendenza ostruzionistica all’esecuzione del provvedimento restrittivo; nè l’attualità del pericolo è esclusa dalla sola cessazione della latitanza per arresto a fini estradizionali.

Il Fatto

Il difensore di un indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato l’appello cautelare, confermando il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il delitto di autoriciclaggio e per violazioni in materia fiscale. L’indagato, iscritto all’AIRE e trasferitosi con la famiglia a Dubai, era stato raggiunto da un provvedimento custodiale e successivamente arrestato all’estero a fini estradizionali.

La difesa contesta la sussistenza della latitanza e del pericolo di fuga, sostenendo che l’allontanamento era antecedente all’emissione del titolo e che l’arresto ne aveva comportato la cessazione. Il ricorrente censura altresì la ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione, non avendo i giudici considerato il trasferimento permanente della residenza all’estero.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi. Richiamando le Sezioni Unite n. 18822 del 27/03/2014 (Avram), i giudici ribadiscono che le ricerche ex art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente estendersi all’estero quando ricorrono le condizioni dell’art. 169, quarto comma, cod. proc. pen.. Ne deriva che la conoscenza del luogo di residenza estero dell’indagato non è incompatibile con la dichiarazione di latitanza.

Quanto al pericolo di fuga, la Corte conferma l’orientamento secondo cui esso può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza, rivelatore di una tendenza ostruzionistica all’esecuzione della misura. Il Collegio richiama Sez. III n. 36909 del 19/12/2014 (Milite) e Sez. V n. 863 del 18/02/1999 (Pavanelli), precisando che l’attualità del pericolo non è automaticamente esclusa dalla cessazione della latitanza.

La Corte riconosce che l’arresto all’estero in procedura estradizionale comporta la cessazione dello status di latitante (Sez. Un. n. 21035 del 26/03/2003, Caridi). Tuttavia il giudizio prognostico del giudice della cautela resta autonomo e può fondarsi sul comportamento già tenuto dall’indagato, incluso il precedente allontanamento con trasferimento all’estero.

Nel caso concreto, la valutazione dell’ordinanza impugnata appare coerente: i proventi dei reati fiscali venivano autoriciclati attraverso una pluralità di compagini societarie anche estere, e il consolidato reticolo di rapporti intessuti all’estero rende non illogico il giudizio sulla concretezza del rischio di sottrazione (cfr. Sez. VI n. 1250 del 30/03/1995, Finocchi). Il terzo motivo, relativo al rischio di reiterazione, è giudicato generico e privo di correlazione critica con le ragioni reiettive, fondate sulla professionalità dell’agire e sulla perdurante rete di contatti operativi, oltre che sui precedenti penali specifici.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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