Nessun bis in idem cautelare se il P.m. revoca per vizi formali (Cass. pen. Sez. II n. 25082 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto giudicato cautelare opera solo quando esista un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti i mezzi di impugnazione, e presuppone un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio o dell’imputazione provvisoria. Essa non consegue alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare per aspetti meramente procedurali. Ne deriva che, in tema di sequestro probatorio, non integra bis in idem cautelare l’emissione di un secondo decreto da parte del P.m. che abbia revocato il primo titolo, ritenuto annullabile per vizi formali di motivazione, senza attendere la decisione del tribunale del riesame, allorché quest’ultima si sia conclusa con una declaratoria di inammissibilità fondata su ragioni processuali, in difetto di qualsiasi valutazione di merito.
Il Fatto
Il P.m. aveva convalidato il 14.02.2026 un sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria su sette apparecchi cellulari, ritenuti necessari alla prova di una tentata truffa aggravata in concorso. Il successivo 27.02.2026, valutato il primo decreto inefficace perché carente di motivazione, il P.m. emetteva un nuovo titolo sugli stessi beni.
Il Tribunale di Napoli, investito del riesame, rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione del ne bis in idem cautelare e il difetto di motivazione sui presupposti della misura e sui criteri di proporzionalità nell’estrazione dei dati informatici.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della nozione di giudicato cautelare, elaborata in assenza di previsione normativa per garantire la stabilità dei provvedimenti e per ragioni di economia processuale. Richiamando Sez. U. n. 29952 del 24.05.2004, Romagnoli, Rv. 228117, il Collegio ribadisce che il richiamo al giudicato in senso proprio è fuorviante: l’efficacia dei provvedimenti cautelari è contingente e subordinata al perdurare delle condizioni genetiche di applicabilità.
Ne deriva il criterio più limitato della preclusione processuale, che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti con il medesimo oggetto, opera allo stato degli atti e include solo le questioni dedotte, non quelle deducibili. L’effetto preclusivo richiede un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti i mezzi di gravame, e non la semplice mancata attivazione degli strumenti di controllo. Nello stesso senso è richiamata Sez. U. n. 46201 del 31.05.2018, E., Rv. 274092, secondo cui la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei profili sostanziali della misura.
Applicando tali principi, la Corte osserva che l’emissione del secondo decreto ha comportato di necessità la revoca del primo, stante la specificazione della carenza di motivazione che lo esponeva al rischio di annullamento. L’iniziativa dell’organo inquirente è coerente con l’obbligo di valutare costantemente la persistenza dei presupposti della misura, secondo quanto previsto dall’art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto all’operatività della preclusione, il Collegio richiama Sez. 4 n. 13817 del 28.02.2023, Sez. 5 n. 4937 del 25.11.2021 (dep. 2022), Cavatorta, Rv. 282776 e Sez. 4 n. 4273 del 28.11.2008, Schembri, Rv. 242502: essa non opera quando l’annullamento sia avvenuto per vizi formali e la misura sia stata nuovamente disposta sugli stessi elementi, non essendovi stato alcun apprezzamento del merito probatorio. Nel caso concreto, la declaratoria di inammissibilità che aveva concluso la prima fase del riesame era fondata su ragioni processuali, in difetto di qualsiasi valutazione di merito.
Il secondo motivo è dichiarato precluso, perché introduce censure non prospettate in sede di riesame. Nel merito, l’ordinanza impugnata aveva comunque evidenziato che il decreto del P.m. è ampiamente motivato quanto al fumus e giustificato nelle finalità probatorie, con indicazione dei criteri selettivi e del periodo d’interesse in relazione alle imputazioni provvisorie.
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Nota della Redazione
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