Ricorso inammissibile se propone mera rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 37957 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità, il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e nella richiesta di rivalutazione del risultato probatorio. Il sindacato di legittimità resta circoscritto ai soli limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla capacità dimostrativa degli elementi acquisiti, restando estranea la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. È legittima la motivazione per relationem della sentenza d’appello che si saldi con quella di primo grado, costituendo le due pronunce un unico complessivo corpo decisionale, quando l’impugnazione si limiti a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte. È inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria che si risolva in attività esplorativa, non sussistendo obbligo di risposta del giudice del gravame. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è aspecifico se non enuncia né argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione censurata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Brindisi aveva condannato l’imputata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale aggravato, di cui all’art. 589 bis, comma 5, cod. pen., per aver causato, alla guida di un’autovettura a velocità superiore al doppio del limite consentito, la morte del passeggero e le lesioni della conducente del veicolo antagonista.
Avverso la pronuncia di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, per non aver i giudici apprezzato la tesi del fatto accidentale e per aver pretermesso gli elementi della consulenza difensiva; analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio, con riferimento all’attenuante del comma 7 e all’aggravante del comma 5 della medesima norma. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla conformità della sentenza d’appello a quella di primo grado, richiamando l’orientamento secondo cui ricorre la cd. “doppia conforme” quando la pronuncia di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, per ripetuti richiami o per identità di criteri valutativi, sì che le due sentenze possano leggersi congiuntamente come un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 2019; Sez. 3 n. 44418 del 2013; Sez. 6 n. 5224 del 2019).
La Corte ricorda che il giudice dell’appello può motivare per relationem se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate. Solo di fronte a censure specifiche o a rilievi non sviluppati in precedenza è affetta da vizio la sentenza che si limiti a formule di stile o ad assunti meramente assertivi.
Su questa base i motivi sono dichiarati manifestamente infondati, oltre che generici: le doglianze si risolvono nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, interdetta in sede di legittimità, e sollecitano la rivalutazione del risultato probatorio o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. 6 n. 47204 del 2015; Sez. 6 n. 25255 del 2012).
Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte rileva che la doglianza è silente sulle argomentazioni sul punto dei giudici di merito. Viene richiamato il principio per cui la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio raccolto in primo grado rende inammissibile, senza obbligo di risposta, la richiesta di rinnovazione che si risolva in attività esplorativa (Sez. 3 n. 23058 del 2013; n. 42711 del 2016; Sez. 5 n. 23580 del 2018), mentre il sindacato di legittimità sul provvedimento del giudice d’appello non può investire la concreta rilevanza dell’atto da acquisire (Sez. 3 n. 7680 del 2017).
Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio è ritenuto aspecifico secondo il diritto vivente (Sez. U n. 8825 del 2017, Galtelli), non avendo la difesa enunciato né argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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