Riparazione ingiusta detenzione esclusa se la custodia è computata in pena (Cass. pen. Sez. IV n. 38669 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è escluso, ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., per quella parte di custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena nel medesimo o in altro procedimento. La fungibilità di cui all’art. 657, comma 1, cod. proc. pen. consente lo scomputo del periodo detentivo dalla pena da espiare, con il solo limite che la custodia sia stata subita dopo la commissione del reato per cui si determina la pena. Nel concorso delle due cause ostative non sussiste alcuna facoltà di scelta tra ristoro pecuniario e scomputo della pena, né il computo del periodo già considerato dall’organo dell’esecuzione può essere rimesso in discussione nel giudizio di riparazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere in relazione a un procedimento per reati di particolare gravità, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile. Per quel periodo chiedeva la riparazione dell’ingiusta detenzione.

La Corte d’appello rigettava la richiesta, rilevando che l’intero periodo era stato computato, ex art. 657 cod. proc. pen., nella pena da espiare in forza di altro titolo, secondo il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale. Da qui il ricorso per cassazione, con cui il ricorrente assumeva che solo una parte del periodo era coperta da altro titolo custodiale e che, per il residuo, nessuna causa ostativa era ravvisabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., che delinea due autonome ipotesi di esclusione. La prima riguarda la parte di custodia computata ai fini della determinazione di una pena legittimamente irrogata; la seconda il periodo in cui le limitazioni della libertà sono state sofferte anche in forza di altro titolo.

Quanto alla prima ipotesi, i giudici di legittimità ribadiscono che la riparazione è inapplicabile ogni volta si sia fatto ricorso al meccanismo della fungibilità della custodia cautelare. Lo scopo è impedire la duplicazione dei rimedi: il condannato non può cumulare lo scomputo della pena e l’indennizzo, ottenendo un ristoro maggiore di quello spettante al prosciolto. Non esiste, infatti, alcuna facoltà di scelta tra indennizzo e detrazione (Sez. IV n. 33671 del 2016).

Il limite temporale dell’art. 657 cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente, non è stato violato: la pena in cui è stato operato lo scomputo si riferisce a un reato commesso anteriormente alla custodia ingiustamente sofferta, con conseguente rispetto del requisito normativo.

La seconda ipotesi, dal canto suo, risponde a una precisa scelta del legislatore, volta a contemperare l’istanza solidaristica del meccanismo indennitario con esigenze di ragionevolezza: l’ingiustizia del provvedimento coercitivo resta assorbita dalla legittimità di altro titolo incidente sulla libertà personale, non avendo l’interessato patito alcun danno meritevole di riparazione. La compatibilità di tale disciplina con l’art. 24 Cost., con l’art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 9, comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta da Sez. IV n. 4700 del 2000.

Sulla base del provvedimento di cumulo, la Corte verifica che il periodo detentivo è stato integralmente assorbito, in parte a titolo di fungibilità e in parte quale custodia sofferta in forza di altro titolo. Le doglianze difensive, fondate sulla confusione tra le due ipotesi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., sono pertanto dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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