Porto ingiustificato di coltello e onere motivazionale sul diniego della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 6985 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del proprio convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando come parametri di riferimento i criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. ed indicando specificamente quelli ritenuti rilevanti. In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche qualora il giudice, pur senza dedicare alla questione apposite considerazioni, abbia qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere implicitamente che il fatto possa essere ritenuto di lieve entità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di 24 cm, custodito nel vano portaoggetti del bracciolo anteriore della propria autovettura. Avverso la sentenza di condanna del Tribunale di L’Aquila, l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione delle giustificazioni addotte per il porto e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla valutazione della credibilità delle giustificazioni del porto. Il giudice di merito aveva escluso la sussistenza di un giustificato motivo, valorizzando le mansioni lavorative di autotrasportatore del ricorrente, che non comportano l’utilizzo di uno strumento della specie, custodito peraltro all’interno dell’autovettura privata.
Parimenti infondata è stata considerata la doglianza afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui Sezioni Unite n. 13681 del 2016), secondo cui il giudice di merito deve motivare il diniego del beneficio attraverso una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen..
La Corte ha precisato che il Tribunale aveva negato la causa di non punibilità in considerazione del concreto coefficiente di offensività della condotta, avente ad oggetto un bene che non si presta ad essere utilizzato nelle più frequenti attività quotidiane. Tale qualificazione, accreditando la ricostruzione che ricollega il porto a finalità di offesa o minaccia, esclude implicitamente che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità.
Le contestazioni del ricorrente, incentrate sull’astratta riconoscibilità del beneficio e su obiezioni di assoluta genericità, non si emancipavano da un approccio volto a una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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