Ne bis in idem e prove nel reato associativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 9637 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una censura rivalutativa priva di confronto con la motivazione impugnata. In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il principio del ne bis in idem non è invocabile quando la partecipazione all’associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per cui sia già intervenuta condanna definitiva: l’inammissibilità di un secondo giudizio impedisce di procedere per il medesimo fatto già giudicato, ma non preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. Il principio del ne bis in idem non è riferibile alle fonti probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e artt. 81 e 110 cod. pen. e artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità. Lamentava, in particolare, la violazione del principio del ne bis in idem, stante la valorizzazione del medesimo compendio probatorio in un diverso procedimento a carico del medesimo imputato. Con il secondo motivo eccepiva invece il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esaustive. La censura si risolveva, infatti, in una rivalutazione del compendio probatorio, caratterizzata da evidente genericità e formulata in assenza di confronto con la motivazione impugnata. In materia di associazione mafiosa, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio del ne bis in idem non può essere invocato quando la partecipazione all’associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva.
L’inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame il medesimo fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. La Corte ha precisato che il principio del ne bis in idem opera con riferimento al fatto, non alle fonti di prova che di quel fatto costituiscono l’evidenza: le intercettazioni valorizzate in altro procedimento potevano pertanto essere legittimamente utilizzate per dimostrare la partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile, difettando i presupposti per una nuova valutazione della congruità della pena: nel giudizio di cassazione, la censura è consentita solo quando la determinazione della pena sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi consolidati secondo cui il loro diniego non richiede la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi e superati tutti gli altri.
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Nota della Redazione
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