Etilometro non omologato e verifica officiosa della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. IV n. 38661 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di guida in stato di ebbrezza, il positivo esito dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e l’onere di dimostrare vizi o errori di strumentazione, difetti di omologazione o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti grava sulla difesa dell’imputato. Sono pertanto inammissibili, perché sollecitano un riesame di merito, i motivi che censurano in cassazione l’affidabilità dello strumento e le verifiche periodiche già accertate dal giudice di merito. È invece fondato il motivo che denuncia l’omessa motivazione sulla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, formulata dalla difesa in sede di discussione: il giudice che non vi provveda incorre nel vizio motivazionale.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, cod. strada, per un fatto del 2021.

Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancata omologazione dell’etilometro; l’inutilizzabilità dello strumento per difetto delle verifiche primitive, periodiche e di taratura; l’accertamento effettuato senza le verifiche preliminari; l’omessa motivazione sulla richiesta subordinata di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo deborda nel merito e non considera che il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi è legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Il secondo motivo svolge una censura in fatto sull’affidabilità dello strumento, a fronte di un accertamento del Tribunale che ha appurato come dal libretto metrologico risultino effettuate le operazioni di calibratura e taratura, primitive e periodiche, nei termini previsti dalla legge. La valutazione diretta degli scontrini attestanti le verifiche non è operazione ammissibile in sede di legittimità.

Anche il terzo motivo è censura di merito. Non sussiste alcun obbligo di verifica preliminare normativamente disciplinato: l’art. 5 del d.m. 196/1990 impone agli agenti solo di verificare che gli apparecchi appartengano al tipo omologato e siano in regola con le verifiche periodiche; l’apparecchio procede in autonomia all’autodiagnosi prima di ogni prova. Né la normativa né il manuale d’uso prevedono l’obbligo di un intervallo di due minuti. La Corte non può essere chiamata a valutare il principio scientifico richiamato in ricorso.

La Corte richiama il principio secondo cui il positivo esito dell’alcoltest è prova dello stato di ebbrezza, con onere della difesa di fornire la prova contraria, dimostrando vizi dello strumento, difetti di omologazione o l’assenza o inattualità dei controlli prescritti (Sez. IV n. 46146 del 13.10.2021), onere non assolto.

Il quarto motivo è invece fondato. Dagli atti risulta che in sede di discussione la difesa aveva concluso anche per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale ha omesso di motivare su tale richiesta, incorrendo nel vizio dedotto. Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente a tale questione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza in diversa persona fisica, e l’inammissibilità del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *