Revoca del beneficio in executivis se causa ostativa non documentata (Cass. pen. Sez. I n. 38677 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., e cioè in presenza di cause ostative preesistenti, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione, nel qual caso l’errore può essere emendato solo con l’impugnazione. La statuizione che accorda i benefici ex art. 163 cod. pen. non partecipa del giudicato sostanziale, ma è assistita da una preclusione debole, estesa alle sole questioni dedotte, superabile da elementi preesistenti non presi in considerazione né espressamente né implicitamente. Rileva, pertanto, la conoscenza e non la mera conoscibilità del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Benevento del 10.9.2021, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 3.11.2022 e divenuta irrevocabile il 3.2.2023, all’imputato era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio con ordinanza del 20.5.2025, ritenendolo accordato in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., poiché alla data della pronuncia l’imputato aveva già riportato una condanna a pena sospesa che, cumulata, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen.. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1 della legge n. 128 del 2001, che ha introdotto il terzo comma dell’art. 168 cod. pen., prevedendo l’ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative. Richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio illegittimamente concesso, salvo che le cause ostative risultassero documentalmente al giudice della cognizione, dovendo a tal fine acquisire il fascicolo del giudizio.
Il passaggio centrale riguarda la natura della statuizione sui benefici. La Corte ribadisce che essa, pur contenuta in sentenza formalmente irrevocabile, non partecipa del giudicato sostanziale: si differenzia per struttura, essendo un giudizio prognostico e non di accertamento, e per funzione, essendo temporanea e provvisoria. Ne deriva che non opera la preclusione forte tipica della res iudicata, ma una preclusione debole, fondata sul ne bis in idem, estesa alle sole questioni dedotte.
Conseguenza operativa: se la causa ostativa è documentata in atti, essa rientra nell’oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione e l’omessa valutazione può essere superata solo con l’impugnazione; se invece non documentata, la causa non rientra nella cognizione del giudice del merito e il beneficio è revocabile ove emergano successivamente cause ostative preesistenti.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell’art. 168, terzo comma, cod. pen.: nel fascicolo della cognizione, ritualmente acquisito, era presente un certificato del casellario nel quale il condannato risultava privo di precedenti penali. Quanto alla dedotta sottoposizione a misura alternativa, il ricorrente non ha allegato né provato che il giudice della cognizione ne fosse a conoscenza. Il ricorso è pertanto infondato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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