Patteggiamento e ricorso: no al difetto motivazionale sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 3450 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente nei tassativi casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che deduce un vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena, non essendo tale doglianza riconducibile al catalogo delle censure consentite.
Il Fatto
Il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato all’imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo altresì la confisca della somma in sequestro.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale lamentava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di motivare o avesse erroneamente motivato il calcolo della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata aveva ratificato un accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, sicché trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., che delimita l’ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti.
Ha altresì ricordato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure in ordine all’entità della pena che non sia illegale, dovendosi ritenere assolto l’obbligo di motivazione con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo (in tal senso Sez. 5, n. 5210 del 1999).
Alla luce di tali principi, la doglianza concernente un preteso difetto di motivazione in ordine al calcolo della pena è stata ritenuta inammissibile, poiché estranea al catalogo tassativo dei motivi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e non confrontandosi con la sentenza impugnata, la quale aveva esplicitamente applicato la pena richiesta facendo riferimento all’accordo come modulato dalle parti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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