Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e reiterati (Cass. pen. Sez. 7 n. 15764 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, perché non specifici ma soltanto apparenti, i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, limitandosi a contestare in termini assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell’appello. La graduazione della pena, ivi compreso il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con un onere motivazionale che può ritenersi assolto mediante il congruo riferimento agli elementi decisivi, quali i precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in sede di merito per il reato di ricettazione, con conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello di Catania. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza. Con il primo, ha dedotto la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Con il secondo, ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato entrambi i motivi, rilevandone l’infondatezza e la manifesta inammissibilità. In relazione al primo motivo, la Corte ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale, citato in ricorso, secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure di appello, senza una critica puntuale alla sentenza. Nel caso di specie, il ricorso si risolveva nella mera reiterazione delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione è stata ritenuta congrua, in particolare laddove aveva valorizzato la distanza temporale tra la denuncia del furto e l’accertamento della disponibilità del veicolo da parte dell’imputato, che non aveva offerto alcuna giustificazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena e il relativo giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso concreto, l’onere argomentativo è stato ritenuto adeguatamente assolto, avendo la sentenza impugnata evidenziato l’assenza di elementi positivi, seri e convincenti che potessero mitigare la pena, in considerazione dei gravi e numerosi precedenti giudiziari, anche specifici, dell’imputato.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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